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In vigore al: 04/11/2014

b) Legge provinciale17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)       delibera sentenza

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.53)

(2)  Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.53)

(3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. La causa di esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

(4) Chi sia proprietario, comproprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o di abitazione di un alloggio inadeguato o non facilmente raggiungibile ovvero abbia ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda può essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In tal caso l'importo del mutuo e del contributo non può essere superiore alla differenza tra il valore convenzionale dell'alloggio da acquistare, costruire o recuperare e quello posseduto. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato. Per abitazioni situate al di fuori del territorio provinciale il valore convenzionale viene accertato in base alle rispettive disposizioni regionali. Ai fini del calcolo del valore convenzionale dell'abitazione trovano applicazione i coefficienti di degrado di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) Se per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione vengono stipulati contratti di mutuo, le agevolazioni edilizie provinciali possono essere concesse solo qualora, detratta la rata di ammortamento del mutuo, il nucleo familiare del richiedente disponga di un reddito netto non inferiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

(6) Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.54) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
53)
I commi 1 e 2 dell'art. 46 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
54)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
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