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In vigore al: 30/09/2014

Delibera N. 3679 del 20.10.2003
Criteri e modalità per promuovere il miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale

Allegato
 
Criteri per promuovere il miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale
 
1) Oggetto dell'incentivazione
Ai sensi dell' art. 4, paragrafo 1, lettera m) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, sono ammesse a finanziamento le spese per il miglioramento della qualità e delle strutture nella produzione vegetale.
 
2) Obiettivi
Le agevolazioni in oggetto perseguono lo scopo di favorire in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo nazionale e nel rispetto delle rispettive organizzazioni comuni di mercato:

a)     la realizzazione d'impianti di frutti minori e drupacee in zone agricole svantaggiate ai fini della diversificazione delle attività nelle aziende agricole, nonchè

b)     provvedimenti di accompagnamento alla produzione di patate da seme.

 
3) Presupposti generali
1. Gli aiuti agli investimento in oggetto vengono concessi unicamente ad aziende agricole le quali con riguardo:

a)     alla redditività economica,

b)     ad adeguate conoscenze e competenze professionali del conduttore;

c)     al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente ed igiene,

d)     all'esistenza di sbocchi normali sui mercati dei prodotti, qualora gli investimenti sostenuti comportino un aumento della produzione aziendale,

soddisfino tutti i criteri e tutte le condizioni fissati al riguardo dal piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e successivo.
2. Le condizioni di cui al precedente comma,  lettere a), c) e d), devono essere soddisfatte anche da parte delle imprese collettive di conservazione e di commercializzazione.
 
4) Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera m) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche:

-     per le iniziative di cui alla lettera a),  imprenditori agricoli che non siano soci di una cooperativa di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e successive modifiche,

-     per le iniziative di cui alla lettera b), imprese collettive di conservazione e di commer-cializzazione.

 
5) Iniziative ammissibili
1. Nell'ambito della realizzazione di impianti di frutti minori e drupacee sono ammessi a finanziamento i nuovi impianti in zone agricole svantaggiate un'unica volta nell'arco della durata del presente regime.
2. Nell'ambito dei provvedimenti accompagna-tori della produzione di patate da seme sono ammessi a finanziamento quelle iniziative, le quali comportino un miglioramento qualitativo nella produzione o nella conservazione delle patate da seme, ed in particolare quelle che garantiscono un elevato standard fitosanitario delle produzioni.
 
6) Misura dell'agevolazione
La percentuale di agevolazione ammonta:

a)     per le iniziative di cui al punto 5, comma 1

fino al 50 per cento della spesa ammissibile,

b)     per le iniziative di cui al punto 5, comma 2

fino all'80 per cento delle spese sostenute per controlli sulla qualità eseguiti da terzi nonché per spese riconducibili a misure accompagnatorie rivolte ad aumentare lo stato sanitario e la qualità delle patate da semina;

fino al 50 per cento delle spese per l'acquisto di tuberi-seme selezionati.

 
7) Presupposti
1. Riguardo alle iniziative d'investimento di cui al punto 5, comma 1, sono ammessi a finanziamento solo quei nuovi impianti, i quali si trovino in zone agricole delimitate e svantaggiate e che non ricadono all'interno di una zona ad intensa frutticoltura. Inoltre la superficie minima deve corrispondere a 1.000 metriquadrati per domanda. Ai fini della realizzazione d'impianti di fragole sono ammissibili a agevolazione unicamente le spese inerenti il materiale vegetale e le spese d'impianto.
2. Con successivo provvedimento del direttore di ripartizione possono essere prescritte ulteriori disposizioni per l'esecuzione delle iniziative previste dal presente provvedimento.
 
8) Misura minima delle spese
1. La misura minima delle spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 5, comma 1 è pari a  3.000 Euro  per domanda.
 
9) Importo massimo delle spese ammissibili
Per gli investimenti di cui al punto 6 l'importo massimo delle spese ammissibili corrisponde agli importi massimi fissati nei criteri per la concessione di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nella delibera n. 2347 del 02/07/2002.
 
10) Modalità di incentivazione
Le iniziative previste dal presente provvedimento sono finanziate attraverso la concessione di contributi in conto capitale.
 
11) Presentazione e istruttoria della domanda

1.     Le domande, corredate con un preventivo dei costi, devono essere presentate all'Ufficio provinciale frutti-viticoltura, Ripartizione agricoltura prima dell'effettuazione degli acquisti.

2.     Per le iniziative di cui al punto 5, comma 2, le domande devono comunque essere presentate entro 30 novembre di ogni anno.

Per le iniziative di cui al punto 5, comma 2, alla domanda deve essere allegata una dettagliata descrizione degli interventi da finanziare

3.     In caso di domanda incompleta il Direttore dell'ufficio frutti-viticoltura sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti, fissando un termine non superiore a 15 giorni.

4. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.

 
12) Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avviene su presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'ufficio competente.
 
13) Controlli
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
2. I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appositi controlli e sulla base di un verbale di accertamento.
3. La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore delle Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore d'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
4. I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
5. In caso dei accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
 
14) Revoca
1. Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole voci di spesa, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è proporzionalmente ridotto.
2. Qualora venga invece accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
15) Periodo di applicazione
I presenti criteri e modalità trovano applicazione per il periodo 2004-2009.
 
16) Divieto di cumulo
Gli aiuti agli investimenti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altre inventivazioni concesse per le stesse iniziative da  altri enti locali nonché con aiuti nazionali e comunitari.
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