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In vigore al: 30/09/2014

Delibera N. 440 del 17.02.2003
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, docente, ed educativo delle scuole in linuga italiana

Allegato

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 NOVEMBRE 1976, N. 45, NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente deliberazione, emanata in applicazione dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, determina i criteri d'assegnazione e le modalità di liquidazione dei contributi nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale dirigente, docente e educativo delle scuole in lingua italiana nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1076, n.45 e successive modifiche, amministrati dalla ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana – Ufficio finanziamento Scolastico.-

 

Art. 2

Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente deliberazione:

a) associazioni educative senza scopo di lucro;

b) enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma d'atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata.

 

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

Organizzazione e trasparenza

Gli enti richiedenti devono disporre di un'organizzazione interna che risponda a criteri d'efficienza, economicità nonché trasparenza.

I dati riguardanti, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività devono essere accessibili al competente ufficio.

Tali contributi sono attribuiti previa domanda da inoltrarsi entro il 31 marzo od altra data stabilita con decreto del direttore della competente ripartizione.

Nel caso d'invio della domanda a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.-

Art. 4

Progettazione delle attività

Per la progettazione delle iniziative di formazione e aggiornamento vige quanto disposto dal "Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano"- 13 novembre 2002, sottoscritto il 13.11.2002 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 49/I-II del 26.11.2002.

Le iniziative per cui le associazioni e/o enti presentano domanda di finanziamento dovranno pertanto essere rispondenti:

ai criteri e agli obiettivi formativi prioritari di cui al suddetto contratto collettivo decentrato, secondo l'annuale direttiva della Sovrintendente Scolastica.

agli obiettivi e alle finalità che l'associazione e l'ente si pone nello statuto e nelle linee guida interne,

ai criteri d'economicità ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

La capacità di realizzare le attività programmate a costi contenuti da parte degli enti e/o associazioni può costituire un titolo di preferenza.

 

Art. 5

Categorie d'intervento

Possono essere concessi finanziamenti per le seguenti categorie d'intervento:

1. attività di formazione e d'aggiornamento per il personale docente, dirigente e educativo delle scuole della provincia di Bolzano comprese nel Piano provinciale d'aggiornamento (PPA),

 

2. attività di formazione e d'aggiornamento extra piano provinciale che siano riconosciute quali attività d'aggiornamento dal Sovrintendente Scolastico,

 

3. attività educativa in genere nel cui ambito rientrino: convegni, seminari, cicli di conferenze, corsi di preparazione a concorsi, e altre iniziative simili che siano rilevanti per il mondo della scuola;

 

4. studi e ricerche di carattere scientifico, educativo, didattico e culturale che siano rilevanti per il mondo della scuola;

 

5. pubblicazioni ed incisioni audiovisive di particolare interesse per il mondo della scuola.

 

Per le stesse iniziative, gli enti e le associazioni non possono presentare domanda di contributo anche presso altre ripartizioni della Provincia autonoma di Bolzano, né richiedere contributi in base ad altre leggi provinciali.

Per poter beneficiare dei finanziamenti provinciali relativi alle attività di cui al punto 1 e 2, gli enti e le associazioni dovranno garantire il numero minimo di 10 partecipanti.

Le domande di contributo di cui ai punti 2, 3, 4, 5 devono essere corredate del parere favorevole del Sovrintendente scolastico.

Le associazioni e gli enti che intendano beneficiare di contributi per la realizzazione e stampa di pubblicazioni anche sotto forma di incisioni audiovisive di cui al punto 5 dovranno attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:

il copyright dovrà rimanere al beneficiario del contributo provinciale;

sul frontespizio della pubblicazione ed incisione audiovisiva deve essere stampata la seguente dicitura:

"Pubblicato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Intendenza Scolastica italiana”.

Accanto a questa dicitura deve apparire lo stemma (aquila) della Provincia;

l'opera una volta ultimata dovrà essere messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

 

CAPO III

SPESE AMMISSIBILI

Art. 6

Autofinanziamento

Le associazioni, gli enti richiedenti devono concorrere alle spese preventivate con entrate diverse dal finanziamento provinciale.

Per la determinazione del contributo sì terrà conto della percentuale dell'autofinanziamento delle organizzazioni.

Nel piano di finanziamento allegato alla richiesta devono essere indicati l'ammontare dell'autofinanziamento e delle sue fonti.

 

Art.7

Spese Ammissibili

Ai fini della contribuzione sono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle singole attività e le spese per l'acquisto del necessario materiale scientifico e didattico.

Le spese indicate in preventivo vanno ricondotte esclusivamente alle seguenti voci di spesa:

compensi e rimborsi spese per relatori, esperti, ricercatori fino al massimo previsto per coloro che operano in analoghe iniziative per conto dell'Amministrazione provinciale.

compensi e rimborsi spese per i direttori di corso, moderatori o conduttori di gruppo fino alla tariffa massima prevista per coloro che operano in analoghe iniziative per conto dell'Amministrazione provinciale.

materiale didattico e scientifico pertinente al corso o all'iniziativa;

materiale di facile consumo pertinente al corso o all'iniziativa;

affitto sale;

spese di pubblicità e promozione (soltanto nei casi in cui l'attività sia rivolta ad un pubblico più vasto).

Gli importi sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Le spese generali di gestione per la sede e il personale (affitti, riscaldamento, illuminazione, telefono, posta, assicurazione, pulizia, materiale di cancelleria, ecc.) sono ammesse a contributo fino alla misura massima del 30% del totale generale delle spese ammissibili, e sono prese in considerazione soltanto qualora gli enti o associazioni, abbiano sede in provincia e non abbiano presentato domanda di contributo presso altre ripartizioni della Provincia Autonoma di Bolzano e/o in base ad altre leggi provinciali;

Si fa presente che nel rispetto del principio generale d'economicità il limite massimo delle tariffe, previste dalla suddetta deliberazione, va applicato solo in casi eccezionali e opportunamente motivati.

Non sono rimborsati i compensi eventualmente previsti per componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o per membri d'organi elettivi (Parlamento, Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale).

I contributi concessi non possono comunque essere superiori al 80% del totale delle spese ammesse a finanziamento, salvo deroghe di carattere eccezionale opportunamente motivate.

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

spese per fiori, premi, regali, omaggi ed ogni tipo di decorazione;

spese per pranzi di rappresentanza;

Non sono ammesse a finanziamento tutte quelle attività che rientrano in settori regolati da altre leggi provinciali.

 

Art.8

Deroghe d'assegnazione

Di norma sono concessi finanziamenti per attività che superano i massimali dell'80% solamente per garantire la realizzazione d'iniziative e progetti di notevole rilevanza che assumono per qualità e significato particolare valenza educativa per la scuola locale di lingua italiana, oppure in sintonia con il principio di sussidiarietà, ove l'amministrazione intenda avvalersi d'organizzazioni private per gli scopi sopradescritti.

Il finanziamento attribuito non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

La deroga è concessa con decreto dal Sovrintendente Scolastico.

Tali deroghe possono riferirsi anche a voci di spesa che normalmente non sono ammesse a finanziamento in base ai presenti criteri.

 

CAPO IV

ANTICIPAZIONI

Art.9

Assegnazione d'anticipi

Il beneficiario del contributo può richiedere la concessione e l'erogazione di una anticipazione il cui importo non può superare la misura dell'50 % dei singoli contributi. Tale anticipazione è richiesta di norma contestualmente alla domanda di contributo.

 

Art.10

Rendicontazione degli anticipi

L'anticipazione deve essere rendicontata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta assegnazione. Alla presenza di validi e documentati motivi, su istanza del beneficiario dell'anticipazione, può' essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.

 

CAPO V

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art.11

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Il rendiconto giustificativo sarà costituito dalla documentazione di spesa in originale fino alla concorrenza del contributo e corredata da:

a) un elenco in duplice copia dei documenti di spesa presentati;

b) una fotocopia della documentazione di spesa qualora l'organizzazione beneficiaria richieda la restituzione dei documenti originali;

c) presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente beneficiario, da cui risulti la regolare effettuazione dell'attività in relazione al programma ed alle spese ammesse a contributo insieme all'ammontare della spesa sostenuta;

d) una relazione consegnata, a conclusione delle attività con una valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e una copia delle liste di presenza dei partecipanti. Per quanto concerne le attività di cui all art. 6 punto 4, è da allegare anche gli atti relativi ai risultati dell'attività di ricerca compiute.

e) verbale dell'assemblea dal quale risulti l'approvazione del bilancio dell'associazione o dell'ente.

Qualora il beneficiario sia un ente pubblico il rendiconto sarà costituito da un elenco in duplice copia delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo, corredato dei relativi mandati di pagamento, nonché dalla dichiarazione di cui alla lettera d).

Se le attività oggetto di finanziamento sono state realizzate solo parzialmente e la documentazione di rendicontazione non copre l'importo del contributo concesso, viene liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal direttore dell'Ufficio Finanziamento Scolastico.

 

Art.12

Documenti di spesa

I documenti di spesa devono:

essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

essere intestati all'ente beneficiario del contributo;

essere quietanzati;

riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del presidente a titolo d'attestazione di regolarità;

essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;

riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.

 

CAPO VI

MODALITÁ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI

Art.13

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6% delle domande di contributo accolte.
 
2. Nel caso che il previsto 6% non raggiunga l'unità, il controllo sarà affettuato ad almeno una agenzia educativa.
 
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione che svolge le funzioni di segretario.
 
5. Il controllo a campione avviene su:
a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;
b) l'effettiva realizzazione dell'attività, delle iniziative e degli investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammissibili, sono state effettuate per intero;
c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;
d) la regolare registrazione della documentazione di spesa fin all'ammontare dei costi riconosciuti ammissibili nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento;
 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore dell'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Abrogazioni

I criteri approvati con la presente deliberazione sostituiscono quelli approvati con delibera della Giunta Provinciale n.3840 del 6 settembre 1999.

 

Art.15

Norma transitoria

La presente deliberazione trova applicazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003.

I vantaggi economici comunque attribuiti fino al 31 dicembre 2002 sono amministrati dal competente ufficio secondo le norme allora in vigore.

 

Art.16

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente deliberazione si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 10 novembre 1976 n.45 e successive modifiche.

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