In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 17/07/2014

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino a 0,5 punti percentuali.

(2) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, nonché per i rifugi alpini classificati nella categoria catastale A/11. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.

(4)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale.

(5) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

  1. ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
  2. ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
  3. al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6) L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati da scuole private, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo. I Comuni possono modificare, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale, in diminuzione l’aliquota sino all’azzeramento della stessa.

(7) Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8) I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

  1. se l'immobile è situato in un comune in cui si ravvisa una situazione di tensione abitativa e per questo immobile viene stipulato un contratto di locazione o concordato un nuovo contratto, stabilito secondo i parametri degli accordi definiti in sede locale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e controfirmato dalle associazioni che hanno siglato detti accordi oppure per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a canone ridotto, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
  2. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.

(9) Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico