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In vigore al: 02/07/2014

Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Criteri di erogazione della chirurgia plastica nel servizio sanitario provinciale

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e successive modifiche e integrazioni, definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Titolo III della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Servizio Sanitario Provinciale (SSP) garantisce a tutti gli aventi diritto i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale e li può integrare a livello provinciale con altre prestazioni.

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che dovranno essere resi dal SSP, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e successive modifiche e integrazioni, sono elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 4939 del 30 dicembre 2003.

Con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1914 del 30 maggio 2005, n. 1034 del 14 giugno 2010 e n. 1181 del 12 luglio 2010 sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 4939/2003.

Con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2081 del 30 dicembre 2011 e n. 554 del 15 aprile 2013 sono state determinate delle tariffe specifiche per il rimborso delle spese dell'assistenza indiretta in regime di ricovero, nonché per prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale.

La Giunta provinciale ha approvato con proprie deliberazioni anche i tariffari e le procedure informative per le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per acuti ordinario e diurno.

Il 5 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 38 per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 15 aprile 2014 è stato approvato il disegno di legge provinciale sull’"Assistenza sanitaria transfrontaliera", che ha per oggetto una modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, in seguito all’avvenuto recepimento della direttiva 2011/24/UE.

Il disegno di legge n. 10/14-XV è stato approvato dalla Commissione legislativa competente il giorno 9 maggio 2014.

Il finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) viene assicurato attraverso il Fondo sanitario provinciale iscritto nel bilancio di previsione della Provincia e con gli eventuali stanziamenti integrativi previsti a carico del bilancio provinciale, nonché attraverso altre entrate proprie dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 prevede, tra l’altro, anche le prestazioni escluse dai LEA e pertanto non erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il punto a) dell’Allegato 2A del decreto prevede, ad esempio, che la chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite è da considerare come prestazione esclusa dai LEA.

La Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1302 del 26 luglio 2010 il "documento fondamentale per la riforma clinica del sistema sanitario altoatesino".

Tale documento prevede, al punto 3 del “capitolo II) Fasi di realizzazione”, anche l’istituzione di un centro di riferimento per la chirurgia plastica nel Comprensorio sanitario di Bressanone.

La Direzione sanitaria dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in collaborazione con i referenti clinici e su richiesta specifica della Ripartizione Sanità, ha ritenuto pertanto necessario rivedere e definire le indicazioni cliniche per la prescrizione ed erogazione delle prestazioni di chirurgia plastica, le cui caratteristiche intersecano la chirurgia ricostruttiva e la chirurgia estetica, al fine di effettuare una chiara distinzione della chirurgia plastica rispetto agli interventi estetico-chirurgici, che non sono erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per garantire infine l’appropriatezza di quelle prestazioni di chirurgia plastica - le cui caratteristiche intersecano la chirurgia ricostruttiva e la chirurgia estetica - erogabili nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e nelle strutture con essa appositamente convenzionate, la Direzione sanitaria ha trasmesso una tabella con diagnosi e relativi interventi plastico-chirurgici erogabili a carico del SSP nel rispetto di determinati requisiti e regimi assistenziali e di una specifica documentazione ivi riportata.

Questa tabella è stata esaminata e approvata, durante gli incontri del 27 agosto 2013 e del 13 settembre 2013, dal team di medici del gruppo di lavoro aziendale, coordinato dalla Direzione sanitaria, che si occupa dell’appropriatezza clinica ed organizzativa nell’erogazione delle prestazioni, nonché dal dirigente medico del Servizio di chirurgia plastica dell’ospedale di Bressanone e dalla direttrice del Servizio di medicina legale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Considerato che la tabella inviata all’Ufficio Economia sanitaria in data 28 marzo 2014 è stata redatta dopo l’effettuazione di un’analisi di ulteriori linee guida, studi scientifici e pareri professionali, si ritiene necessario includere la stessa tabella nel presente provvedimento come Allegato A, al fine di garantire l'adeguatezza degli interventi chirurgici da erogare e di evitare spese ingiustificate.

Il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, nella riunione del 16 maggio 2014, ha espresso parere favorevole in merito al contenuto del presente atto e conseguente applicazione.

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che contiene la tabella degli interventi plastico-chirurgici e relative diagnosi, le caratteristiche delle quali intersecano la chirurgia ricostruttiva e la chirurgia estetica, erogabili a carico del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e nelle strutture con essa appositamente convenzionate, esclusivamente nel rispetto dei requisiti, dei regimi di assistenza e della documentazione necessaria ivi riportati.

2. Di applicare i criteri di erogazione delle prestazioni di cui all’Allegato A del presente provvedimento anche ai fini del rimborso delle spese per prestazioni effettuate in assistenza indiretta presso strutture non convenzionate col Servizio Sanitario Provinciale (SSP), nel rispetto delle modalità di rimborso vigenti a livello provinciale.

3. Di applicare i criteri di erogazione delle prestazioni di cui all’Allegato A del presente provvedimento anche per i pazienti residenti fuori provincia, nel contesto della mobilità sanitaria interregionale, secondo le regole che valgono per i pazienti residenti, e solo previa autorizzazione scritta dell’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, che con ciò accetta di assumere l’onere delle prestazioni erogate.

4. Di applicare i criteri di erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento anche in materia di gestione della mobilità sanitaria internazionale.

5. Di applicare - in materia di “Assistenza sanitaria transfrontaliera” - quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 15 aprile 2014.

6. Il presente provvedimento deve tener conto, se non regolamentato da legge provinciale, anche delle disposizioni del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 38, e successive modifiche e integrazioni, per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

7. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige deve effettuare, ai sensi del decreto ministeriale del 10 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, specifici controlli sulle cartelle cliniche, nei confronti delle proprie strutture erogatrici pubbliche e private convenzionate.

8. Per quanto riguarda il rimborso delle spese per l'assistenza indiretta, si applicano i controlli già in vigore.

9. Il presente provvedimento non deve comportare un maggior onere di spesa per il Fondo sanitario provinciale.

10. Di trasmettere all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il presente provvedimento con il relativo Allegato A per gli adempimenti di sua competenza. I Comprensori sanitari dovranno trasmettere il presente provvedimento, nonché il relativo Allegato A, a tutti i servizi interni ed esterni interessati dal provvedimento.

11. Il presente provvedimento trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 2014.

12. Il presente provvedimento è pubblicato interamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A