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In vigore al: 14/03/2013

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 1

(1) L'esame di fine apprendistato risp. di lavorante artigiano - in seguito esame di fine apprendistato sta anche per esame di lavorante artigiano - può essere sostenuto per tutte le professioni che possono formare oggetto di apprendistato.

(2) L'esame tende ad accertare se il candidato abbia acquistato in conformità al profilo professionale le tecniche e le conoscenze inerenti alla professione oggetto dell'apprendistato e sia in grado di eseguire i lavori ad esso pertinenti.

Art. 2

(1) La domanda di ammissione all'esame di fine apprendistato è presentata alla direzione della scuola professionale competente non oltre il 30° giorno antecedente l'inizio dell'esame.

(2) La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua professione nonché una dichiarazione del datore di lavoro circa la data del termine del periodo di apprendistato.

(3) I candidati di cui all'articolo 15, 3° comma della L.P. 17 novembre 1981, n. 30 - in seguito chiamata semplicemente legge - devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  certificato di nascita,
  • b)  copia autentica del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta,
  • c)  attestato circa esito positivo dell' esame sostenuto sulle materie dell'ultima classe della scuola professionale,

(4) I candidati di cui all'articolo 15, 4° comma della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  licenza del corso di addestramento professionale,
  • b)  copia autentica del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(5) I candidati di cui all'articolo 15, 5° comma della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  diploma di fine apprendistato conseguito in precedenza oppure copia autenticata della stessa,
  • b)  copia autenticata del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(6) Qualora uno dei documenti di cui ai precedenti commi si trovi già in possesso della direzione della scuola professionale, questo non deve essere riprodotto.

(7) Il direttore esamina le domande ed informa i candidati tempestivamente ed in forma adeguata sull'ammissione risp. non-ammissione.

Art. 3

(1) L'assessore competente nomina con decreto le commissioni d'esame di fine apprendistato. Queste rimangono in carica per un periodo di quattro anni.

(2) Le singole commissioni chiamano a propria integrazione un ulteriore insegnante di scuola professionale qualora lo ritengano opportuno. Quest'ultimo diviene membro a pieno titolo.

(3) Il segretario della commissione è nominato dal presidente fra i membri della commissione stessa oppure fra gli impiegati del ruolo amministrativo della scuola.

Art. 4

(1) Ogni anno sono istituite due sessioni di esame di fine apprendistato.

(2) La data d'inizio ed il calendario d'esame sono stabiliti dal presidente della commissione, esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale e, ove ritenuto necessario, pubblicati sui quotidiani della Provincia.

(3) Il presidente convoca la commissione per iscritto e con tempestività. In caso di impedimento di un membro, questi è tenuto ad avvertire il presidente, il quale deve provvedere alla sua sostituzione con un membro supplente. Alla sostituzione il presidente procede anche nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità di cui all'articolo 16, 9° comma.

Art. 5

(1) L'esame di fine apprendistato si compone di norma di una prova pratica e di un colloquio tecnicoprofessionale. Si prescinde dalla prova pratica qualora essa si appalesi di poca utilità per una specifica professione.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i programmi d'esame per ogni professione. I programmi stabiliscono in relazione alle finalità dell'esame i lavori da eseguire nell'ambito della prova pratica ed indicano i criteri per l'esecuzione degli stessi nonché per la loro valutazione. 2)

(3) Il colloquio tecnico-professionale è imperniato sulle esigenze pratiche di una professione ed è finalizzato ad accertare la preparazione tecnico-professionale del candidato.

2)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 6 marzo 2003, n. 4.

Art. 6

(1) Al colloquio tecnico-professionale sono ammessi i candidati solo dopo aver superato la prova pratica ove questa sia prevista dal programma.

(2) La prova pratica ed il colloquio tecnico-professionale sono valutati con scrutinio separato. Ogni membro della commissione esprime un voto da quattro a dieci. Il voto finale di ciascuna delle due prove è dato dalla media aritmetica dei singoli voti.

(3) Una prova d'esame è considerata superata qualora il voto finale non sia inferiore a sei. Ad esame ultimato i voti finali sono esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale.

(4) Dalla media dei due voti finali si desume il giudizio complessivo come segue:

  • -  eccellente - voto tra il 9 e il 10
  • -  con ottimo profitto - voto tra l' 8 e l' 8,9
  • -  con buon profitto - voto tra il 7 e il 7,9
  • -  sufficiente - voto tra il 6 e il 6,9

(5) Nei casi in cui non sia prevista la prova pratica il voto finale del colloquio tecnico professionale costituisce unico elemento per il giudizio complessivo.

(6) Per la ripetizione di una parte dell'esame il candidato deve avvisare con tempestività la direzione scolastica competente. La ripetizione non può comunque avvenire prima che non sia trascorso un periodo di 3 mesi.

Art. 7

(1) Il presidente della commissione d'esame deve avere cura affinché durante l'esecuzione della prova pratica i candidati siano accuratamente vigilati onde evitare che aiuti estranei influiscano sullo svolgimento della prova.

(2) I candidati che si presentano in ritardo alla prova pratica possono ugualmente essere ammessi, se ciò non disturba lo svolgimento dell'esame e se il tempo a disposizione per l'esecuzione della prova d'esame appare sufficiente. La decisione in merito è adottata dalla commissione.

(3) I candidati che durante l'esame non si attengono alla istruzioni della commissione, possono, dopo opportuno ammonimento, essere sospesi dall'esame. In tal caso dovrà essere ripetuta la rispettiva parte dell'esame.

Art. 8

(1) Il verbale d'esame è redatto in duplice copia e deve riportare le generalità del candidato, la sua professione, luogo e data dell'esame, nonché i voti finali conseguiti nelle due prove e il giudizio complessivo. Il verbale è firmato da tutti i componenti della commissione. I dati relativi a più candidati possono essere contenuti in un unico verbale.

(2) Sulla base dell'esito dell'esame, l'assessore provinciale competente in materia rilascia il diploma di fine apprendistato o - per le attività artigiane - il diploma di lavorante artigiano. 3)

(3) Ad esame ultimato il presidente della commissione rilascia ai candidati, che hanno riportato un giudizio positivo, un attestato dal quale risultino i voti finali nonché il giudizio complessivo.

3)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 agosto 1990, n. 20.

Art. 9

(1) Le scuole professionali della Provincia mettono a disposizione le aule ed i laboratori necessari per lo svolgimento dell'esame. Qualora le scuole non dispongano di locali o attrezzature atte a permettere uno svolgimento puntuale delle prove, si può ricorrere a strutture private. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni con i titolari delle relative aziende.

(2) Nei casi in cui lo svolgimento dell'esame pratico comporti l'impiego di materiali di rilevante entità, il programma d'esame può stabilire che questi siano forniti dal candidato stesso.

(3) Gli oggetti fabbricati in sede d'esame sono di proprietà del candidato. Possono tuttavia disporre diversamente le convenzioni di cui al precedente 1° comma qualora il materiale sia fornito dal proprietario dell'azienda.

Art. 10

(1) L'esame di fine apprendistato non è pubblico.

(2) Può comunque assistere in qualità di osservatore un funzionario dell'Assessorato competente. Il presidente della commissione può consentire inoltre la presenza di insegnanti della scuola professionale o di rappresentanti delle associazioni di categoria.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) Fino a quando non saranno emanati i programmi d'esame di cui all'articolo 5 del presente regolamento è compito delle commissioni d'esame stabilire i lavori da eseguire nell'ambito della prova pratica. Al riguardo si terrà conto dell'addestramento aziendale nonché dei programmi didattici della scuola professionale.

Art. 12 (Disposizione finale)

(1) Il regolamento concernente lo "Svolgimento dell'esame di lavorante artigiano" emanato con D.P.G.P. 29 ottobre 1981, n. 28 è abrogato.

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