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Sentenze della Corte costituzionale
1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Vigilanza e controllo su enti ed aziende di credito.
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 novembre) 24 novembre 1982, n. 197; Pres. Elia – Rel. Paladin
Ritenuto in fatto:
1 Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979, il Tribunale di Trento ha impugnato – in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ("Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), ed all'art. 116 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (recante "norme di attuazione" del detto Statuto "in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale"); e ciò, nella parte in cui tale normativa - secondo il dispositivo dell'ordinanza stessa - conferisce alla Regione "poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito".
Il giudice a quo svolge innanzitutto un diffuso esame del sistema dei controlli legislativamente prescritti nei confronti delle aziende di credito in genere nonché – in particolare -delle casse rurali ed artigiane, sia sul piano nazionale (art. 5 del r.d. l. 12 marzo 1936, n. 375; art. 2 del d. leg. 17 luglio 1947, n. 691; art. 8 del r.d. 26 agosto 1937, n. 1706), sia nell'ambito della Regione interessata (art. 5, n. 4, l. cost. n. 5 del 1948; d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592; art. 1, primo ed ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977). Dal che l'ordinanza di rimessione desume che la generale riserva allo Stato della disciplina dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e, specificamente, l'attribuzione alla Banca d'Italia della vigilanza e del controllo sulle casse predette debbano trovare applicazione anche nei confronti delle casse del Trentino-Alto Adige.
Le potestà normative ed amministrative, attribuite alla Regione in materia di "ordinamento" delle aziende di credito a carattere regionale (secondo il relativo Statuto speciale), riguarderebbero la sola "organizzazione interna" di tali istituti ed entro il solo "termine delle leggi dello Stato", nel rispetto delle competenze ivi fissate. Viceversa l'art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977 - statuendo che spetta alla Regione di adottare i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito a carattere regionale, che abbiano ad oggetto: "a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione"; d) "l'approvazione delle modifiche statutarie" (senza esclusione di quelle attinenti a profili funzionali) – eccederebbe la materia stessa ed il "limite delle leggi dello Stato", in quanto conferirebbe alla Regione potestà riservate alla Banca d'Italia.
2. Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite la Regione Trentino-Alto Adige e la Cassa rurale di Darzo e Lodrone, le quali hanno negato - con identiche argomentazioni – la fondatezza della questione sollevata. Nelle rispettive memorie si sostiene, infatti, che la competenza spettante alla Regione in tema di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale non sarebbe limitata alla semplice organizzazione delle aziende stesse; ma si estenderebbe al "momento soggettivo" di quell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, la riserva della cui disciplina allo Stato (del resto confermata dall'art. 1 del d.P.R. n. 234 del 1977) avrebbe attinenza ai soli "limiti esterni e obiettivi che gli organi di controllo statale possono imporre a tutela del risparmio e del credito in generale".
La norma impugnata, prevedendo la competenza della Regione in ordine alla approvazione delle modifiche statutarie degli enti di credito (pur senza escludere quelle relative alla regolamentazione della raccolta del risparmio, nei profili attinenti alla migliore organizzazione dei singoli enti o istituti), non farebbe altro che esplicitare e puntualizzare l'originaria attribuzione contenuta nell'art. 5 n. 4 dello Statuto di autonomia. E ciò sarebbe stato in sostanza confermato dalla stessa Banca d'Italia, nella circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie aventi sede nella provincia di Trento, che in tema di modifiche statutarie chiariva come l'intervento dell'organo centrale di vigilanza avesse un carattere di semplice collaborazione".
3. É intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha osservato – in via pregiudiziale - come l'ordinanza di rinvio non evidenzi, con la dovuta precisione, se il provvedimento del quale si contesta la legittimità costituzionale abbia per oggetto "l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (di cui alla lettera a) ovvero "l'approvazione delle modifiche statutarie" (di cui alla lettera d) del citato art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977): per cui verrebbe a "determinarsi non soltanto una obiettiva incertezza circa i termini della questione di legittimità ma anche e soprattutto una carenza di valutazione del profilo della rilevanza". Al che si aggiungerebbe l'indeterminatezza degli stessi parametri costituzionali richiamati, dal momento che l'ordinanza farebbe riferimento allo Statuto speciale del 1948, ormai sostituito dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Nel merito, anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalle parti costituite. Né risulterebbe –precisa l'Avvocatura - superato il limite dei principi della legislazione dello Stato, poiché lo stesso d.P.R. n. 234 del 1977 (all'art. 1, ultimo comma) raccorda espressamente la competenza "ordinamentale" del Trentino-Alto Adige con la competenza degli organi statali, "per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito nonché il relativo controllo e vigilanza".
Considerato in diritto
: In accoglimento della prima eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, l'impugnativa proposta dal Tribunale di Trento dev'essere dichiarata inammissibile.
Effettivamente, dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione si ricava soltanto che il giudice a quo ha ritenuto "non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per contrasto con gli artt. 4, 5 e 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, 116 Cost., nella parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito": senza affatto chiarire quale parte di quella complessa disciplina dovesse applicarsi nel caso specifico. Ed anche la motivazione dell'ordinanza stessa, pur precisando che il problema in esame concerneva l'ordinamento d'una cassa rurale, non stabilisce in quali termini l'impugnativa fosse rilevante per la definizione del giudizio in corso.
Al contrario, quella prospettata dal Tribunale di Trento rimane un'astratta questione di legittimità costituzionale, che ha congiuntamente per oggetto una serie di poteri attribuiti alla Regione, tanto in tema di istituzione e di autorizzazione alla costituzione ed alla fusione delle casse rurali (in base all'art. 3, primo comma, lett. a) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), quanto in tema di approvazione delle relative modifiche statutarie (in base all'art. 3, primo comma, lett. d). Né l'ordinanza ha cura di indicare quali fossero le modifiche da prendere eventualmente in considerazione nella specie, limitandosi invece a sviluppare un'ampia analisi dei tipi di approvazione che potrebbero legittimamente spettare alla Regione, in contrapposizione a quelli che dovrebbero tuttora ricadere nella competenza della Banca d'Italia.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed all'art. 116 Cost. - sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
a) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
Art. 1
Art. 2
b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
c) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Sentenze T.A.R.
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1985
1984
1983
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16/02/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
27/07/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
22/10/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
24/11/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
19/07/1982 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
18/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 gennaio 1982, n. 1
04/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1982, n. 10
17/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 giugno 1982, n. 12
12/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1982, n. 13
15/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1982, n. 14
26/08/1982 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
27/08/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1982, n. 17
08/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 novembre 1982, n. 18
26/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1982, n. 19
22/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1982, n. 2
13/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1982, n. 20
21/12/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
21/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1982, n. 22
30/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1982, n. 23
16/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1982, n. 3
26/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1982, n. 5
10/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 marzo 1982, n. 6
19/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1982, n. 7
23/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 9
29/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
13/01/1982 - Legge provinciale 13 gennaio 1982, n. 1
26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11
08/04/1982 - Legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12
14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13
14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14
15/04/1982 - Legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15
19/04/1982 - Legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16
30/04/1982 - Legge provinciale 30 aprile 1982, n. 17
04/05/1982 - Legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18
20/05/1982 - Legge provinciale 20 maggio 1982, n. 19
14/01/1982 - Legge provinciale 14 gennaio 1982 , n. 2
25/05/1982 - Legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20
01/06/1982 - Legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21
07/06/1982 - Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
02/07/1982 - Legge provinciale 2 luglio 1982, n. 23
14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 24
14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 25
23/07/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26
12/08/1982 - Legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27
12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3
11/10/1982 - Legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30
04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 31
04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32
08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
16/11/1982 - Legge provinciale 16 novembre 1982, n. 35
17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 36
17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37
25/11/1982 - Legge provinciale 25 novembre 1982, n. 38
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15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4
30/12/1982 - Legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40
16/02/1982 - Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5
17/02/1982 - Legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6
23/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
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