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In vigore al: 14/03/2013

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 7 (Esoneri)

(1) È esonerato dall’obbligo di possedere l’abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

  1. chi, in qualità di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalità ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell’osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
  2. chi svolge, in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
  3. chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;
  4. chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e dell’Agenzia “Alto Adige Marketing”, accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza.
  5. 2)
2)
La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.