Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'articolo 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie.2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.