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Sentenze della Corte costituzionale
1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Erogazione di mutui a cooperative, a salvaguardia dei livelli di occupazione
Attendere, processo in corso!
Sentenza (25 giugno) 1 luglio 1986, n. 166; Pres. Paladin – Rel. Pescatore
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio regionale il 26 giugno 1985 (Interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione) riguardante la erogazione di mutui a cooperative attraverso un Fondo di rotazione, istituito presso l'amministrazione provinciale.
Nel ricorso il Presidente del Consiglio lamenta il contrasto di tale legge con gli artt. 8, 9 e 10 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, perché, disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso dalle competenze attribuite dallo Statuto alla provincia. La materia « sviluppo della cooperazione », infatti, è di competenza della regione (art. 4 n. 9 dello statuto e art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 472) e non della provincia.
2. La Provincia di Bolzano si è costituita chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Nelle note depositate essa osserva che la legge impugnata istituisce presso l'amministrazione provinciale un fondo di rotazione per gli interventi a salvaguardia e/o incremento dei livelli di occupazione, mediante l'erogazione di mutui a cooperative per l'attuazione dì progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte le cooperative, ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e lavoro e dei servizi che associno lavoratori in cassa integrazione o disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione. Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Dal suo complesso, quindi - secondo la provincia - si evincerebbe che trattasi di materia che rientra sotto più profili nell'ambito della sua competenza legislativa e precisamente in forza dell'art. 10 Statuto, in quanto viene a dettare norme che integrano la disciplina statale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro; in base al dettato dell'art. 4 Statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di strumenti di assistenza pubblica a favore dei disoccupati e dei cassintegrati; con riferimento alle competenze provinciali in tema di artigianato (art. 8 n. 9 St.); di commercio (art. 9 n, 3 St.) e di incremento della produzione industriale (art. 9 n. 8 St;), poiché ha per scopo anche l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi.
Secondo la provincia sarebbe ininfluente il fatto che la legge si rivolga alle cooperative individuandole come destinatarie dei finanziamenti, giacché tale individuazione è avvenuta nell'ambito di una normativa che non mirava ne a disciplinare la cooperazione né ad incentivarla, bensì mirava e mira ai diversi fini di salvaguardare i livelli di occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e l'industria. Cosicché, trattandosi di una disciplina relativa a settori economici di competenza della provincia, non può discostarsi ad essa la libertà di individuare, in tale ambito, nel modo che ritiene più opportuno, i destinatari dei benefìci stessi.
Considerato in diritto:
Questa Corte, in accoglimento di un ricorso della Regione Trentino- Alto Adige con sentenza 25 giugno 1986 n. 165 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 l. 27 febbraio 1985 n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione”), per violazione dell'art. 4 n. 9 dello Statuto di quella regione, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonché degli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 472 (Norme di attuazione di detto Statuto in materia di sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige potestà legislativa primaria in materia di cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla citata sentenza su criteri, desunti dallo Statuto regionale e specificati dalle relative norme di attuazione, sì che ne risulta adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.
La Corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità, sul contenuto e sull'esercizio dell'anzidetta potestà normativa le attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poiché, trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, essi non comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a dimensione nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.
Né da essa viene violata la potestà normativa delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di "incremento della produzione industriale”, di turismo e di industria alberghiera nonché di commercio: sono, queste, infatti, competenza connesse e strumentali rispetto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e ne segnano i settori di intervento con l'individuazione degli ambiti produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa, che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale delle attribuzioni.
Sulla base dei medesimi principi il ricorso del Presidente del Consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la Provincia autonoma di Bolzano – con la legge impugnata – legiferato in materia di sviluppo della cooperazione, riservata alla competenza della regione, dell'art. 4 n. 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra motivi d'impugnazione dello Stato (ancorché il ricorso menzioni, nel suo preambolo, tra le norme di riferimenti, i soli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).
L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 1985, "recante interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione”.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 giugno 1985 (Interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione).
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 —
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico