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In vigore al: 25/02/2013

Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche) per le aziende private e pubbliche dell’Alto Adige

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1. Di istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale interno dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, coordinato dal Servizio di prevenzione e protezione centrale nella Ripartizione Personale della Provincia, per elaborare i contenuti dei corsi di formazione di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province autonome del 21.12.2011 e del 25.07.2012.

2. I dirigenti preposti al personale che fa parte del succitato gruppo di lavoro devono concedere a tale personale il tempo necessario per l’elaborazione dei corsi di formazione, in accordo con il Servizio di prevenzione e protezione centrale.

3. Le risorse necessarie per elaborare i corsi di formazione sono messe a disposizione del Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale, secondo le disposizioni della Giunta provinciale.

4. Di adottare le modalità per la definizione e lo svolgimento della formazione secondo le indicazioni proposte dal “Tavolo tecnico dei Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione delle Regioni e delle Province autonome”.

5. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale della Provincia è autorizzato a collaborare con associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, che vogliono aderire a questo progetto di formazione.

6. Di consentire l’utilizzo dell’e-Learning con la propria piattaforma didattica provinciale Copernicus come progetto formativo sperimentale di interesse provinciale ai sensi dell’Accordo 21.12.2011, per la formazione specifica dei lavoratori e tutta la formazione dei preposti per le aziende pubbliche e private della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base del progetto formativo elaborato dai gruppi di lavoro di cui sopra.

7. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado vengono formati con gli stessi argomenti contenuti nella formazione prevista per i preposti, di cui agli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.

8. Nell’Amministrazione provinciale sono individuati come “preposti” ai sensi della normativa in materia della sicurezza sul lavoro le coordinatrici ed i coordinatori, le direttrici ed i direttori d’Ufficio, che non ricoprono il ruolo “Datore di lavoro” o che non sono stati individuati come “Dirigenti”.

9. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, individuano i preposti ai fini della sicurezza sul lavoro, tra il personale su cui incombe l’obbligo della sorveglianza di altro personale.

10. I due corsi di formazione e-Learning “Lavorare al videoterminale” e “Il rischio chimico” per i dipendenti provinciali ed il personale delle scuole di ogni ordine e grado, elaborati dal Servizio di prevenzione e protezione centrale prima della pubblicazione dell’Accordo 21.12.2011 e conclusi entro l’11.01.2013, sono riconosciuti come formazione specifica ai sensi del succitato Accordo, solo in relazione agli specifici argomenti trattati.

11. La formazione generale di 4 ore per le lavoratrici ed i lavoratori inizierà nel mese di gennaio 2013.
La formazione specifica inizierà a seguito del completamento della redazione dei moduli formativi relativi ai rischi specifici.

12. Nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole di ogni ordine e grado la denominazione “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” è tradotta con il termine “Leiter bzw. Leiterin des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Verantwortliche Arbeitsschutzfachkraft”.
Il termine “Addetta e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione” è tradotto con il termine “Beauftragte bzw. Beauftragter des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Arbeitsschutzbeauftragte bzw. Arbeitsschutzbeauftragter”.

13. L’applicazione della presente deliberazione è obbligatoria per la formazione del personale dipendente in tutti i settori dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado. Per la formazione degli studenti equiparati a lavoratori, l’applicazione della presente deliberazione è facoltativa; i competenti organi individuano il metodo formativo adeguato alle Istituzioni scolastiche.
Alle altre aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, è consentito applicare quanto previsto nella presente deliberazione o in alternativa regolamentare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori con proprie disposizioni, ai sensi degli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.

14. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale è individuato come soggetto formatore ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 4, per la formazione di base e di aggiornamento degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado.

 

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