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In vigore al: 25/02/2013

Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Criteri per la definizione dell'indennizzo per le spese di trasloco in caso di espropri per pubblica utilità di edifici ad uso abitativo

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1. (Uso abitativo) Questi criteri regolano la determinazione delle indennità per il rilascio di immobili adibiti esclusivamente ad uso abitativo;

2. (Importo massimo) L’importo massimo della indennità per la copertura delle spese di trasloco non può superare il 10% della indennità di esproprio per l’immobile da rilasciare, esclusi eventuali indennizzi aggiuntivi;

3. (Spese riconosciute) Le spese riconosciute nell’ambito dell’importo massimo di cui alla cifra 2 sono pari alla spesa effettivamente sostenuta per il trasloco e sono da comprovare, a pena di decadenza del diritto al rimborso, nel corso di avvio del procedimento, nel termine di cui al comma 4 dell’art. 3 della Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, mediante preventivo di spesa;

4. (Presentazione domanda) Per il rimborso delle spese riconosciute è da presentarsi una apposita domanda, fatture quietanzate in originale o copia autenticata e una copia autentica dell’idoneo titolo per l’uso dell’immobile, se la domanda non viene presentata dal proprietario o usufruttuario;

5. (Prestazione propria) Per il rimborso di costi di trasloco possono essere riconosciute quali spese anche le prestazioni proprie.

L’importo massimo della prestazione propria non può superare il 5 % dell’indennità di espropriazione per l’immobile da rilasciare esclusi eventuali indennizzi aggiuntivi.

Pena la decadenza della pretesa, la richiesta per il risarcimento delle prestazioni proprie deve essere preannunciata all’avvio della procedura entro i termini previsti dall’ art. 3, comma 4 della L.P. 10 aprile 1991, n. 10 per eventuali osservazioni, per rendere possibile una valutazione tecnica dei costi risultanti nel corso dei rilievi per la determinazione dell’indennità di espropriazione.

L’indennità per la congrua entità di ore lavorative sarà determinata con riferimento ai “prezzi unitari per prestazioni gratuite” - operaio - secondo il listino prezzi approvato dalla Commissione Tecnica istituita presso Ufficio Economia Montana 32.2 in vigore al momento del trasloco.

Le spese secondo punto 4 e 5 non sono cumulabili.

6. (Termini di presentazione) Il termine per la presentazione delle domande di cui alle precedenti lettere 4 e 5 è di mesi 6 a decorrere dalla data dell’effettivo esborso della spesa per il rilascio dell’immobile. Le richieste di rimborso devono in ogni caso essere presentate entro il termine di fine lavori, come stabilito dal direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio con il decreto ai sensi dell’art. 5 della Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

Questa deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.