(1) La consigliera di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del lavoro.
(2) La consigliera di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Salvo disposizioni diverse nella presente legge, valgono le disposizioni del succitato decreto legislativo.
(3) La consigliera di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e può proporre modifiche ai piani stessi.
(4) La consigliera di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea.