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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 4 febbraio 2010 , n. 31)
Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 9 febbraio 2010, n. 6

Art. 3 (Modalità e procedure)

(1) I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 2 hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, essi/esse possono chiedere l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica.

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all’ufficio competente, chiede all’impiegato/all’impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale o scritta, entro cinque giorni. Il Difensore civico/La Difensora civica e l’impiegato/l’impiegata responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessato/all’interessata.

(3) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento del Difensore civico/della Difensora civica dev’essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.

(4) Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

(5) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività del Difensore civico/della Difensora civica, quest’ultimo/quest’ultima può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al Difensore civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

(6) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’UE.

(7) L’amministrazione provinciale e gli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12 mettono a disposizione del Difensore civico/della Difensora civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

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