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In vigore al: 11/09/2012

q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 151)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 4 gennaio 2011, n. 1.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Qualora dal controllo di cui all’articolo 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell’agevolazione indebitamente percepita.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere intenzionalmente l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto consapevolmente profitto, non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Con esclusione dei casi di recidiva, il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli.

3. L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:

  1. persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale;
  2. persone indigenti, bisognevoli di cure mediche indispensabili;
  3. enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.”

(2) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente.

3. La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.

4. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

5. L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.”

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