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In vigore al: 11/09/2012

q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 151)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 4 gennaio 2011, n. 1.

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)  delibera sentenza

(1) A decorrere dal periodo d'imposta 2011, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. 2)3)

(2) A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta4)3)

(3)5)

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2 - Legittimità della previsione a livello provinciale di esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
3)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 9 gennaio 2012, ha dichiarato legittimi i commi 1 e 2 dell'art. 1 della L.P. 23 dicembre 2010, Nr. 15.
4)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
5)
L'art. 1,comma 3, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera f), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Il comma 6/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di 0,5 punti percentuali. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”

(2) Il comma 6/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“67/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche”.

(3) Dopo il comma 6/nonies dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6/decies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentata di 0,92 punti percentuali.”

(4) Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso.”

(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i successivi periodi d'imposta.”

(6) Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, la parola: "Kraftfahrzeuge" è sostituita dalla parola: "Personenkraftwagen".

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. I veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, ad esclusione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 30,00 euro per gli autoveicoli e di 20,00 euro per i motoveicoli. La definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico, nonché le condizioni alle quali la circolazione è subordinata, devono essere indicate sulla carta di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data di rilascio della carta di circolazione, contenente le indicazioni sopra riportate, o alla data della relativa annotazione, previa presentazione di copia della stessa all’Ufficio tributi della Provincia autonoma di Bolzano.”

(8) Il comma 2 dell’articolo 17/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“2. Ai fini del presente articolo, per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e il sordo così come individuato dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.”

(9) L’articolo 21/septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“Art. 21/septies (Ravvedimento operoso)

1. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche, e dalle singole leggi o dagli atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l’attenuazione della sanzione.“

Art. 3 (Norma transitoria)

(1) L'obbligo tributario di cui all’articolo 2, comma 5, della presente legge, relativo ai veicoli già gravati dal provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, della presente legge si applicano a partire dai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2011.

Art. 4 (Entrate connesse con attività formative)

(1) Ogni entrata derivante da attività connessa con la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione educativa nonché la promozione della diffusione del canto e della musica, affluisce in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale per essere riassegnata alle ripartizioni competenti.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/bis (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) - 1. In aderenza ai disposti recati all’articolo 15, comma 6/ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, rimangono confermate la durata e la validità trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo modalità ad evidenza pubblica in base all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora alla data predetta, per una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di cui all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, alle condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti, salvo l’obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per progetti di compensazione ambientale, da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica l’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW.

3. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

4. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico, quello maggiore.

5. Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta è finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale.

6. Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto degli importi di cui al comma 5, ma comunque l’importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei comuni.

7. Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi.“

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA, DI CONTENIMENTO DEI COSTI, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI NONCHÉ DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 6 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011) - Tabelle A e B

(1) Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2011 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

(2) Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2011 e per il quadriennio 2012-2015 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2012 al 2015 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

(3) Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2011 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2011-2015, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2015 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2011.

Art. 7 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2011 come segue:

  1. fondo ordinario:
    264.558.299,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB 26100);
  2. fondo per investimenti:
    63.454.606,00 euro (UPB 26200);
  3. fondo ammortamento mutui:
    72.349.516,00 euro (UPB 26205);
  4. fondo perequativo:
    2.870.000,00 euro (UPB 26100);
  5. fondo di rotazione per investimenti:
    60.000.000,00 euro (UPB 26200).

Art. 8 (Rifinanziamento della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante l’Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali)

(1) Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2011 la spesa massima di 1 milione di euro (UPB 06235).

Art. 9 (Banda larga)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare un programma triennale di realizzazione del progetto “anti digital divide” con una spesa a carico del bilancio provinciale (UPB 21200) nella misura massima di 3 milioni di euro per l’anno 2011 e di 6 milioni di euro all’anno per gli anni 2012 e 2013.

Art. 10 (Capitale europea della Cultura 2019)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore, o di un similare ente, per la preparazione della candidatura a Capitale europea della cultura 2019 ed a disporre le conseguenti spese a tal fine necessarie. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale che provvede a nominare un'adeguata rappresentanza della Provincia.

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 06180) la spesa di 1.000.000,00 di euro così suddivisa a carico dei bilanci degli esercizi finanziari 2011 e 2012:

2011: 600.000 euro,

2012: 400.000 euro.

Art. 11 (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario)

(1) Per l’esercizio finanziario 2011, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché per l’emissione di garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 400 milioni di euro. Il relativo rischio trova copertura negli stanziamenti della UPB 27215.

Art. 12 (Concorso alla manovra di finanza pubblica)

(1) Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Provincia, i suoi enti strumentali ed i comuni insistenti sul territorio provinciale concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché agli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, nelle misure di seguito specificate:

  1. la Provincia, per 59 milioni di euro, ovvero per la minore misura risultante dal patto di stabilità interno;
  2. i comuni, per complessivi 12 milioni di euro;
  3. gli enti e gli organismi strumentali, per complessivi 4,7 milioni di euro.

(2) Le modalità del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono specificate nel patto di stabilità provinciale di cui all’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

(3) Gli enti strumentali della Provincia, così come individuati nell’allegato 9 del bilancio provinciale, sostengono per l’attività ordinaria nel 2011 una spesa complessiva inferiore del 5 per cento a quella sostenuta nel 2010. Per l’Istituto per l’edilizia sociale (IPES) in luogo della decurtazione si intende assolto, da parte della Provincia, l’obbligo finanziario assunto con il contratto di repertorio n. 22888 del 26 luglio 2010, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Art. 13 (Misure di contenimento della spesa)

(1) Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi e dell’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 12, sono determinate le seguenti misure di contenimento della spesa delle strutture della Provincia. Dette misure costituiscono altresì norme di coordinamento della finanza pubblica riferita agli enti dipendenti della Provincia e a quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia:

  1. al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, nel 2011 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;
  2. nel 2011 la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito della riduzione prevista alla lettera a), non può comunque essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009;
  3. nel 2011, anche al fine di incentivare l’utilizzo dei siti internet istituzionali per la diffusione delle informazioni, la spesa per pubblicazioni e campagne pubblicitarie non può essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009;
  4. nel 2011 la spesa per le attività di formazione, i concorsi ed i premi comunque denominati non può essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Al fine, tuttavia, di mantenere alto il livello di aggiornamento e di rendere possibile l’obiettivo di valorizzare le professionalità interne, sono escluse le spese per la formazione del personale dipendente;
  5. nel 2011 gli incarichi di consulenza, formazione e collaborazione esterna di cui al presente articolo non sono soggetti a riduzione, se sono riferiti a progetti cofinanziati dallo Stato o dall’Unione Europea.

(2) Per garantire una efficace e trasparente applicazione delle misure di contenimento delle spese, l’elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, degli enti il cui ordinamento istituzionale rientra nelle competenze legislative proprie della Provincia o nelle competenze legislative delegate, nonché delle società da essa partecipate a maggioranza va pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano secondo le modalità di cui all’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere dal 1° settembre 2011 la gestione della scuola dell’infanzia “Dante Alighieri” di Bolzano, fatte salve le competenze comunali. A tale scopo il contingente dei posti delle scuole dell’infanzia in lingua italiana è aumentata di otto unità a tempo pieno.

(4) I servizi dei Centri visite dei parchi naturali sono assunti, dal 1°gennaio 2011, dalla Provincia, con contestuale passaggio del personale in servizio presso tali centri alla Provincia medesima. A tali fini la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di otto unità a tempo pieno.

(5) Per effetto degli aumenti di cui ai commi 3 e 4, la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia ammonta a 18.515 unità a tempo pieno. Gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio finanziario 2011 sulle UPB 02100 e 04125 tengono conto sia della maggiore spesa riferita alla dotazione organica aggiornata col presente comma, sia della minore spesa risultante dalle riduzioni previste dal comma 6.

(6) Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure:

  1. la dotazione organica complessiva del personale stipendiato è ridotta, nel prossimo quinquennio, in misura non inferiore al 3 per cento della dotazione indicata al comma 5;
  2. le spese per missioni, escluse quelle per compiti ispettivi, per la difesa in giudizio e per le relazioni istituzionali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i ministeri, con la Commissione Europea e le sue direzioni generali, sono ridotte in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;
  3. per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l’adeguamento degli stipendi all’inflazione e per l’aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative;
  4. alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto. 6)

(7) Ulteriori misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono eventualmente individuate e proposte alla Giunta provinciale dalla Commissione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

6)
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), è stata dichiarata non fondata con la sentenza 4 luglio 2012, n. 189.

Art. 14 (Misure di razionalizzazione dei servizi provinciali)  delibera sentenza

(1) Nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture amministrative e della spesa pubblica, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono, a decorrere dal 1°gennaio 2011, agli adempimenti già attribuiti, per ciascun gruppo linguistico, agli istituti pedagogici provinciali ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, abrogata dalla medesima data.

(2) I dipartimenti istruzione e formazione assumono entro il 31 agosto 2011 quanto all’attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2011, per i rispettivi ambiti di competenza, le funzioni inerenti alla formazione professionale, garantendo l’autonomia funzionale e le specificità e peculiarità della formazione professionale stessa, in particolare per quanto attiene all’orientamento e alla formazione iniziale e continua. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 agosto 2011, resta definito il modello organizzativo volto a garantire l'autonomia funzionale e le specificità e le peculiarità della formazione professionale.

(3) Per le finalità di cui al comma 2, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono altresì, entro il 31 agosto 2012 quanto all’attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2012, nei rispettivi ambiti di competenza, agli adempimenti assolti dagli istituti per l’educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sciolti dalla medesima data, secondo modalità organizzative e procedurali da disciplinarsi in via regolamentare tenendo conto dell’autonomia funzionale, entro i termini predetti. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dei comuni di mettere gratuitamente a disposizione le aule necessarie alla diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, individuale e globale della personalità ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:

“4/bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all’istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici.”

(5) Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“4. Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico.”

(6) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l’intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d’area.”

(7) A decorrere dal 1° gennaio 2012, i punti 20 e 21 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000 - Stato giuridico ed economico del personale scolastico - delega alla Provincia - difetto di legittimazione passiva del Ministero della Pubblica IstruzioneInsegnante elementare - servizio in posizione di comando - equiparazione al servizio di ruolo

Art. 14/bis (Agenzia per l’energia - Alto Adige)

(1) Nell’ottica delle finalità di cui all’articolo 14 è istituita presso il Dipartimento all'Urbanistica, ambiente ed energia l’Agenzia per l’energia - Alto Adige, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia è un ente strumentale non economico della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

(2) Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e l’attuazione, nel settore dell’energia, delle politiche innovative e di sostenibilità ambientale, di risparmio e di efficienza energetica nei processi produttivi e nei consumi finali nonché delle politiche energetiche di rete con le istituzioni europee, nazionali e dell’arco alpino. L’Agenzia collabora con enti pubblici e privati e società, che fungono da centri per l'innovazione e la ricerca economica nonché per la tutela dei consumatori. Per il raggiungimento di tali fini l’Agenzia può compiere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività istituzionali, anche commerciali, purché non prevalenti.

(3) Nello statuto dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’Agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo. Nello statuto vengono altresì definite le modalità di determinazione delle tariffe per l’attività di certificazione dell’Agenzia.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società “Agenzia Casaclima S.r.l”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione. 7)

7)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il titolo del punto 5 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Finanze”

(2) Nel punto 5 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l’ultimo trattino è così sostituito:

“- vigilanza sui bilanci degli enti funzionali, sulle gestioni fuori bilancio e sugli agenti contabili”.

Art. 16 (Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC))

(1) Qualora a seguito dell’intesa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168, i competenti uffici dello Stato si avvalgano di personale della Provincia o dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, questo viene collocato fuori ruolo e posto a disposizione delle strutture cui si riferisce l’intesa. Il trattamento economico in godimento al momento della sottoscrizione dell’intesa, nonché i relativi sviluppi contrattuali, sono anticipati dagli enti da cui il personale dipende e rimborsati nei limiti concordati dalle amministrazioni firmatarie dell’intesa, anche in applicazione del disposto di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.

Art. 17 (Interventi su immobili dello Stato)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad eseguire degli interventi, nei termini stabiliti da intese con le amministrazioni statali competenti, su immobili dello Stato nel limite del valore attribuito ai beni immobiliari da trasferirsi dal demanio statale a quello provinciale. La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti autorizzati dalle UPB 21210 e 21215 del bilancio provinciale.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Qualora dal controllo di cui all’articolo 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell’agevolazione indebitamente percepita.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere intenzionalmente l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto consapevolmente profitto, non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Con esclusione dei casi di recidiva, il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli.

3. L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:

  1. persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale;
  2. persone indigenti, bisognevoli di cure mediche indispensabili;
  3. enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.”

(2) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente.

3. La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.

4. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

5. L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.”

Art. 19 (Trasporto pubblico locale)

(1) I contributi sugli oneri finanziari dovuti ai concessionari di servizio pubblico per il quinquennio 2004-2009, a fronte del ritardato rimborso dei costi di gestione, come definiti all’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono computati a tutti gli effetti come spese di gestione sostenute dai concessionari stessi per il suddetto periodo.

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2011 la spesa massima di 3,5 milioni di euro (UPB 12100).

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “diverso dall’ente pubblico” sono soppresse.

(2) Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 28“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 22, comma 3“.

(3) Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 30“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 22, comma 3“.

(4) L’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono stabiliti gli importi di modesta entità di qualsiasi natura, anche tributaria, al di sotto dei quali non si procede alla riscossione e al rimborso.”

Art. 21 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.197.907.227,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2011, derivanti dagli articoli 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 7, 8, 9, 10 e 19 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2011.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 444.715.990,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2012 e 2013, derivanti dagli articoli 6, comma 1 (tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 6, comma 2 (tabella B), 9 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2012-2013 nel bilancio triennale 2011-2013.

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale può rimborsare ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, le spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 1. Sul rimborso può essere pagato un anticipo fino al limite massimo dell’80 per cento.”

Art. 23 (Conduzione transitoria dei rifugi alpini)

(1) Gli attuali gerenti dei rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, possono continuare a condurli alle condizioni in atto fino alla conclusione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni. La procedura ad evidenza pubblica deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2011.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, di cui al successivo articolo 3, assicurare le funzioni produttive, protettive, ricreative dai punti di vista della tutela ambientale, utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e provvedere, infine, alla gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione;”.

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, “Difesa dalle avversità atmosferiche”)

(1) L’articolo 4 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Fideiussione)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti che i consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, assumono per il pagamento dei premi per l’assicurazione del raccolto in attesa dei contributi nazionali o comunitari.”

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. L'assessore provinciale competente può istituire o autorizzare servizi di trasporto per esigenze temporanee, servizi notturni, servizi per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio, da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

2. Per i servizi di cui al comma 1 l’assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi, un importo nei limiti della differenza tra i costi di produzione dei servizi e i proventi del traffico.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Le modalità d’utilizzo del materiale rotabile per i servizi di cui al comma 4, con meno di 12 anni d’età ed acquistato con prevalente finanziamento pubblico, sono stabilite con relativo provvedimento.

7. La Giunta provinciale fissa con regolamento i criteri di qualità che tutte le imprese beneficiarie di contributi pubblici ai sensi della presente legge sono tenute a rispettare. Tra questi criteri rientrano in modo particolare l’età del materiale rotabile, l’osservanza delle disposizioni in materia di uso della lingua di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e il rispetto dei relativi contratti collettivi.”

(3) L’articolo 10 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Programmi di ristrutturazione aziendale e di rinnovo del parco rotabile)

1. Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni delle imprese di trasporto, qualora un concessionario presenti un programma per la ristrutturazione aziendale o per il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile, incluse eventualmente le officine e le attrezzature necessarie, attraverso l'accensione di mutui o contratti di leasing, la Giunta Provinciale è autorizzata, previa approvazione del programma, a erogare contributi annuali per la copertura degli oneri derivanti dal programma e a prestare fideiussione sull'eventuale mutuo o contratto di leasing. Devono essere comunque definite all’atto di approvazione del programma le modalità di trasferimento nel caso di subentro di altra impresa negli obblighi di servizio pubblico.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, previa approvazione di un piano di finanziamento da parte dell'assessore competente, le spese relative all'acquisto di materiale rotabile da parte dei concessionari di servizio pubblico e delle aziende di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare ad uso temporaneo, oneroso o gratuito alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 37/bis (Mobilità sanitaria)

1. A partire dall'anno 2011, ai fini dell'individuazione dell'ente obbligato a sostenere gli oneri per la degenza dei malati psichici, definiti "residui manicomiali", si deve fare riferimento alla residenza al momento del ricovero, rimanendo irrilevante la circostanza che, in seguito al ricovero, sia stata acquisita la residenza nel luogo in cui è situata la struttura di ricovero. Le spese che ne derivano rientrano nella compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

(2) Per la Regione Emilia-Romagna sono riconosciuti gli addebiti a partire dall'anno 1997.

(3) Per la Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti gli addebiti a partire dall’anno 2007.”

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)

(1). Dopo l’articolo 20/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20/quinquies (Attuazione dei programmi dei fondi strutturali)

1. I contributi e le agevolazioni finanziarie da concedersi a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari strutturali sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi.“

Art. 29 (Alto Adige Marketing)

(1) È istituita l’agenzia “Alto Adige Marketing”, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale, di seguito denominata agenzia.

(2) Finalità dell’agenzia è il marketing da destinazione e la gestione del marchio ombrello della Provincia di Bolzano attraverso attività e iniziative di comunicazione. Queste finalità sono perseguite anche in collaborazione con gli altri settori economici che hanno un interesse alla valorizzazione del territorio e dei prodotti e dei servizi ad esso connessi.

(3) Nello statuto dell’agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il funzionamento dell’agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’agenzia in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla società consortile denominata “Alto Adige Marketing – S.C.p.A”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con apposita regolamentazione.

(5) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell’agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)

(1) Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.”

Art. 31 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche;
  2. l’articolo 15-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
  3. l’articolo 6 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche;
  4. il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 32 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A

ANLAGE  A

TABELLA  A

FÜR DAS FINANZJAHR 2011 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE ANWENDUNG VON  LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN (Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes)

SPESE AUTORIZZATE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI         E COMUNITARIE (articolo 6 comma 1 della legge)

INSTITUTIONELLE ORGANE UND BEZIEHUNGEN

ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Euro

1

01105

Landesregierung

Giunta provinciale

233.400,00

(01105.10 - 01105.15 - 01105.20)

(01105.10 - 01105.15 - 01105.20)

2

01120

Internationale Kooperation

Cooperazione internazionale

1.938.931,64

(01120.00 - 01120.02 - 01120.05 - 01120.07 - 01120.15)

(01120.00 - 01120.02 - 01120.05 - 01120.07 - 01120.15)

3

01125

Tätigkeiten zugunsten der Heimatfernen

Attività a favore di cittadini emigrati

350.466,00

(01125.00 - 01125.05 - 01125.10)

(01125.00 - 01125.05 - 01125.10)

ALLGEMEINE VERWALTUNGSDIENSTE

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

4

02100

Verwaltung der Humanressourcen

Gestione risorse umane

174.000,00

(02100.60 - 02100.75)

(02100.60 - 02100.75)

5

02135

Statistischer Dienst

Servizio statistico

2.155.846,00

(02135.00)

(02135.00)

BRAND- UND ZIVILSCHUTZ

PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI

6

03110

Dienste und Maßnahmen für den Zivilschutz

Servizi e interventi per la protezione civile

3.145.840,00

(03110.00 - 03110.10 - 03110.20 - 03110.25 - 03110.30 - 03110.35)

(03110.00 - 03110.10 - 03110.20 - 03110.25 - 03110.30 - 03110.35)

7

03205

Bauten und Ausstattungen für den Zivilschutz

Opere e attrezzature per la protezione civile

5.781.260,00

(03205.00 - 03205.10 - 03205.25 - 03205.30 - 03205.40 - 03205.45 - 03205.55)

(03205.00 - 03205.10 - 03205.25 - 03205.30 - 03205.40 - 03205.45 - 03205.55)

BILDUNG

ISTRUZIONE

8

04100

Von den Gemeinden verwaltete Landeskin-dergärten

Scuole materne provinciali gestite dai comuni

3.012.000,00

(04100.00)

(04100.00)

9

04105

Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in deutscher Sprache

Attività, funzionamento e formazione del settore scolastico in lingua tedesca

19.734.254,00

(04105.00 - 04105.05 - 04105.10 - 04105.15 - 04105.17 - 04105.20  -   04105.35 - 04105.40 - 04105.45  - 04105.50 - 04105.70 - 04105.75    -   04105.80)

(04105.00 - 04105.05 - 04105.10 - 04105.15 - 04105.17 - 04105.20  -   04105.35 - 04105.40 - 04105.45  - 04105.50 - 04105.70 - 04105.75    -   04105.80)

10

04110

Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in italienischer Sprache

Attivitá, funzionamento e formazione del settore scolastico in lingua italiana

9.333.200,00

(04110.00 - 04110.05  - 04110.20 - 04110.35 - 04110.40 - 04110.45 - 04110.50 -  04110.65 - 04110.75 - 04110.80)

(04110.00 - 04110.05  - 04110.20 - 04110.35 - 04110.40 - 04110.45 - 04110.50 -  04110.65 - 04110.75 - 04110.80)

11

04115

Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in ladinischer Sprache

Attività, funzionamento e formazione del settore scolastico in lingua ladina

1.071.850,00

(04115.00 - 04115.10 - 04115.15 - 04115.25 - 04115.30 -    04115.35 -  04115.40 - 04115.50 - 04115.55 - 04115.60)

(04115.00 - 04115.10 - 04115.15 - 04115.25 - 04115.30 -    04115.35 -  04115.40 - 04115.50 - 04115.55 - 04115.60)

12

04120

Ausbildungs- und Berufsberatung

Orientamento scolastico e professionale

450.000,00

(04120.00)

(04120.00)

13

04130

Universitäre Studien und wissenschaftliche Forschung

Studi universitari e ricerca scientifica

13.900.000,00

(04130.05 - 04130.10 - 04130.20)

(04130.05 - 04130.10 - 04130.20)

14

04135

Recht auf Bildung

Diritto allo studio

46.374.459,00

(04135.00 - 04135.10 - 04135.15- 04135.20- 04135.25 - 04135.27 - 04135.30 - 04135.40)

(04135.00 - 04135.10 - 04135.15- 04135.20- 04135.25 - 04135.27 - 04135.30 - 04135.40)

15

04140

Schulische Fürsorge

Assistenza scolastica

9.904.422,00

(04140.00 - 04140.02 - 04140.05 - 04140.10 - 04140.15)

(04140.00 - 04140.02 - 04140.05 - 04140.10 - 04140.15)

16

04145

Schulische Fürsorge in den Schulen italienischer Sprache

Assistenza scolastica nelle scuole in lingua italiana

563.000,00

(04145.00  -   04145.05  -   04145.10)

(04145.00  -   04145.05  -   04145.10)

17

04160

Förderung der Zweitsprache und der Fremdsprachen

Promozione del bilinguismo e delle lingue straniere

830.000,00

(04160.00 - 04160.05)

(04160.00 - 04160.05)

18

04200

Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in deutscher Sprache

Strutture e attrezzature per il settore scolastico in lingua tedesca

2.250.000,00

(04200.00 - 04200.02 - 04200.05 - 04200.10)

(04200.00 - 04200.02 - 04200.05 - 04200.10)

19

04205

Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in italienischer Sprache

Strutture ed attrezzature per il settore scolastico in lingua italiana

1.261.000,00

(04205.00 - 04205.02 - 04205.10 - 04205.15)

(04205.00 - 04205.02 - 04205.10 - 04205.15)

20

04215

Strukturen und Ausstattungen für Unterkünfte und Schülerheime für Studenten

Strutture e attrezzature per alloggi e convitti per studenti

6.000.000,00

(04215.00 - 04215.15)

(04215.00 - 04215.15)

Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter Anteil: 85.000,00 Euro

Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 85.000,00 euro

21

04225

Strukturen und Ausstattungen für den Schulbereich in ladinischer Sprache

Strutture ed attrezzature per il settore scolastico in lingua ladina

61.650,00

(04225.00 - 04225.05  - 04225.20)

(04225.00 - 04225.05  - 04225.20)

22

04230

Wissenschaftliche universitäre Forschung

Ricerca scientifica universitaria

3.000.000,00

(04230.05 - 04230.10 - 04230.20)

(04230.05 - 04230.10 - 04230.20)

BERUFSBILDUNG

FORMAZIONE PROFESSIONALE

23

05100

Berufsbildung in deutscher und ladinischer Sprache und entsprechende Unterstützungen

Formazione professionale in lingua tedesca e ladina e relative provvidenze

12.033.516,00

(05100.00 - 05100.05 - 05100.07 - 05100.10 -   05100.20 - 05100.25 - 05100.27 - 05100.29 -  05100.45 -   05100.50 - 05100.55 -  05100.60 - 05100.70 -  05100.75 - 05100.85)

(05100.00 - 05100.05 - 05100.07 - 05100.10 -   05100.20 - 05100.25 - 05100.27 - 05100.29 -  05100.45 -   05100.50 - 05100.55 -  05100.60 - 05100.70 -  05100.75 - 05100.85)

24

05105

Berufsbildung in italienischer Sprache und entsprechende Unterstützungen

Formazione professionale in lingua italiana e relative provvidenze

5.341.000,00

(05105.00 - 05105.05 - 05105.07 - 05105.10  - 05105.25 - 05105.30 - 05105.32 -  05105.45 -   05105.50 - 05105.55 - 05105.57 - 05105.60 - 05105.70 - 05105.80)

(05105.00 - 05105.05 - 05105.07 - 05105.10  - 05105.25 - 05105.30 - 05105.32 -  05105.45 -   05105.50 - 05105.55 - 05105.57 - 05105.60 - 05105.70 - 05105.80)

25

05110

Berufsbildung in der Landwirtschaft und entsprechende Unterstützungen

Formazione professionale in agricoltura e relative provvidenze

2.275.280,00

(05110.00 - 05110.02 - 05110.05 - 05110.10 - 05110.15 - 05110.20 - 05110.30)

(05110.00 - 05110.02 - 05110.05 - 05110.10 - 05110.15 - 05110.20 - 05110.30)

26

05115

Lehrlingswesen und berufliche Qualifikation

Apprendistato e qualificazione professionale

1.217.000,00

(05115.00 - 05115.05  - 05115.15 - 05115.16 -  05115.25 - 05115.27)

(05115.00 - 05115.05  - 05115.15 - 05115.16 -  05115.25 - 05115.27)

27

05130

Maßnahmen zugunsten der Beschäftigung

Azioni formative a sostegno dell'occupazione

1.478.067,00

(05130.00 - 05130.05 - 05130.07)

(05130.00 - 05130.05 - 05130.07)

28

05205

Strukturen für die Berufsbildung in der Landwirtschaft

Strutture per la formazione professionale in agricoltura

432.170,00

(05205.00 - 05205.05)

(05205.00 - 05205.05)

29

05215

Strukturen für die Berufsbildung in italienischer Sprache

Strutture per la formazione professionale in lingua italiana

100.000,00

(05215.00)

(05215.00)

30

05220

Strukturen für die Berufsbildung in deutscher und ladinischer Sprache

Strutture per la formazione professionale in lingua tedesca e ladina

945.844,00

(05220.00)

(05220.00)

DENKMALPFLEGE UND KULTUR

BENI E ATTIVITÁ CULTURALI

31

06100

Kulturelle Tätigkeiten in deutscher Sprache

Attività culturali in lingua tedesca

12.876.350,00

(06100.00 - 06100.05 - 06100.07 - 06100.10 - 06100.15  -  06100.20 - 06100.22 -  06100.25)

(06100.00 - 06100.05 - 06100.07 - 06100.10 - 06100.15  -  06100.20 - 06100.22 -  06100.25)

32

06105

Kulturelle Tätigkeiten in italienischer Sprache

Attività culturali in lingua italiana

4.606.000,00

(06105.00 - 06105.05 - 06105.07 - 06105.09 - 06105.10 - 06105.15 - 06105.20 - 06105.25)

(06105.00 - 06105.05 - 06105.07 - 06105.09 - 06105.10 - 06105.15 - 06105.20 - 06105.25)

33

06110

Kulturelle Tätigkeiten in ladinischer Sprache

Attività culturali in lingua ladina

962.921,17

(06110.00 - 06110.05 - 06110.07 - 06110.10 - 06110.15  -  06110.20  -  06110.25)

(06110.00 - 06110.05 - 06110.07 - 06110.10 - 06110.15  -  06110.20  -  06110.25)

34

06115

Kulturelle Körperschaften von übergreifendem Interesse

Istituzioni culturali di interesse generale

2.109.000,00

(06115.00 - 06115.05 - 06115.10)

(06115.00 - 06115.05 - 06115.10)

35

06120

Rundfunk und Fernsehanstalt (RAS)

Azienda radio-televisiva provinciale (RAS)

2.000.000,00

(06120.00)

(06120.00)

36

06125

Förderung der Information durch Radio und Fernsehen

Promozione dell'informazione radio-televisiva

1.732.688,00

(06125.00 - 06125.05)

(06125.00 - 06125.05)

37

06130

Tätigkeiten für den Schutz der kulturellen, künstlerischen und geschichtlichen Güter

Attività per la tutela dei beni storici, artistici e culturali

1.010.400,00

(06130.05 - 06130.10 - 06130.15)

(06130.05 - 06130.10 - 06130.15)

38

06135

Weiterbildung, Zweit- und Fremd-sprachenförderung für die deutsche und ladinische Sprachgruppe

Educazione permanente, promozione del bilinguismo e lingue straniere per i gruppi linguistici tedesco e ladino

7.669.000,00

(06135.05 - 06135.10 - 06135.11 - 06135.12 - 06135.15 - 06135.20 - 06135.22)

(06135.05 - 06135.10 - 06135.11 - 06135.12 - 06135.15 - 06135.20 - 06135.22)

39

06140

Weiterbildung, Zweit- und Fremd-sprachenförderung für die italienische Sprachgruppe

Educazione permanente, promozione del bilinguismo e lingue straniere per il gruppo linguistico italiano

3.375.000,00

(06140.00 - 06140.05 - 06140.07- 06140.10 - 06140.15  - 06140.17  - 06140.20 - 06140.22 -06140.25)

(06140.00 - 06140.05 - 06140.07- 06140.10 - 06140.15  - 06140.17  - 06140.20 - 06140.22 -06140.25)

40

06145

Bibliotheken, Lese- und Medienförderung in deutscher und ladinischer Sprache

Biblioteche e promozione della lettura e dei mezzi audiovisivi in lingua tedesca e ladina

4.461.000,00

(06145.00 - 06145.05 - 06145.10 - 06145.15  - 06145.17 -  06145.20)

(06145.00 - 06145.05 - 06145.10 - 06145.15 - 06415.17 - 06145.20)

41

06150

Bibliotheken, Lese- und Medienförderung in italienischer Sprache

Biblioteche e promozione della lettura e dei mezzi audiovisivi in lingua italiana

1.525.000,00

(06150.00 - 06150.05 - 06150.10 - 06150.15 - 06150.17 - 06150.19 - 06150.20)

(06150.00 - 06150.05 - 06150.10 - 06150.15 - 06150.17 - 06150.19 - 06150.20)

42

06155

Förderung der Museumstätigkeit

Promozione dell'attivitá museale

7.055.000,00

(06155.05  - 06155.07 - 06155.10 - 06155.15 - 06155.17)

(06155.05  - 06155.07 - 06155.10 - 06155.15 - 06155.17)

davon für das Museum für  Kultur/Landesgeschichte: 525.850,00

di cui  per Museo   cultura    e storia:             525.850,00

Landesmuseen: 2.904.150,00

Musei provinciali: 2.904.150,00

43

06160

Jugendarbeit in deutscher Sprache

Servizio giovani in lingua tedesca

6.122.000,00

(06160.00 - 06160.05)

(06160.00 - 06160.05)

44

06165

Jugendarbeit in italienischer Sprache

Servizio giovani in lingua italiana

2.400.000,00

(06165.00 - 06165.05)

(06165.00 - 06165.05)

45

06170

Jugendarbeit in ladinischer Sprache

Servizio giovani in lingua ladina

245.185,02

(06170.00 - 06170.05)

(06170.00 - 06170.05)

46

06200

Strukturen und Ausstattung für kulturelle Tätigkeiten in deutscher Sprache, sowie für Weiterbildung, Bibliotheken u. audiovisuelle Medien in deutscher und ladinischer Sprache

Strutture e attrezzature per attività culturali in lingua tedesca e per l'educazione permanente, biblioteche e mezzi audiovisivi in lingua tedesca e ladina

4.016.000,00

(06200.00 - 06200.05 - 06200.07 - 06200.08 - 06200.15 - 06200.17 - 06200.20 - 06200.25)

(06200.00 - 06200.05 - 06200.07 - 06200.08 - 06200.15 - 06200.17 - 06200.20 - 06200.25)

47

06205

Strukturen, Ausstattung und andere Investitionen für kulturelle Tätigkeiten, sowie für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien in italienischer Sprache

Strutture, attrezzature e altri investimenti per attivitá culturali e per l'educazione permanente, biblioteche e mezzi audiovisivi in lingua italiana

297.778,00

(06205.00 - 06205.03 - 06205.05 - 06205.07 - 06205.10 - 06205.12 - 06205.15 - 06205.17)

(06205.00 - 06250.03 - 06205.05 - 06205.07 - 06205.10 - 06205.12 - 06205.15 - 06205.17)

48

06210

Strukturen und Ausstattungen für die Jugendarbeit in deutscher Sprache

Strutture e attrezzature per il servizio giovani in lingua tedesca

600.000,00

(06210.05 - 06210.07)

(06210.05 - 06210.07)

49

06215

Strukturen und Ausstattungen für die Jugendarbeit in italienischer Sprache

Strutture e attrezzature per il servizio giovani in lingua italiana

49.700,00

(06215.07)

(06215.07)

50

06220

Strukturen und Ausstattung für kulturelle Tätigkeiten und die Jugendarbeit in ladinischer Sprache

Strutture e attrezzature per attivitá culturali e il servizio giovani in lingua ladina

527.791,81

(06220.00 - 06220.05 - 06220.07 - 06220.10 - 06220.15 - 06220.17)

(06220.00 - 06220.05 - 06220.07 - 06220.10 - 06220.15 - 06220.17)

51

06225

Schutz und Aufwertung der geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Vermögensgüter

Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

7.653.000,00

(06225.00 - 06225.03 - 06225.05 - 06225.07 - 06225.15 - 06225.20 - 06225.30 - 06225.35 - 06225.40 - 06225.42)

(06225.00 - 06225.03 - 06225.05 - 06225.07 - 06225.15 - 06225.20 - 06225.30 - 06225.35 - 06225.40 - 06225.42)

52

06230

Strukturen und Ausstattungen für die Museen

Strutture ed attrezzature per i musei

392.960,00

(06230.05 - 06230.10 - 06230.20)

(06230.05 - 06230.10 - 06230.20)

53

06240

Landesrundfunk- und Fernsehanstalt (RAS)

Azienda radio-televisiva provinciale (RAS)

1.000.000,00

(06240.00)

(06240.00)

SPORT UND FREIZEIT

SPORT E TEMPO LIBERO

54

07100

Förderung der Sport- und Freizeittätigkeiten

Promozione delle attività sportive e ricreative

5.493.912,00

(07100.00 -  07100.10 - 07100.15 - 07100.20 - 07100.25 - 07100.30)

(07100.00 - 07100.10 - 07100.15 - 07100.20 - 07100.25 - 07100.30)

55

07200

Strukturen für die Sport- und Freizeitaktivitäten

Strutture per le attività sportive e ricreative

2.040.000,93

(07200.00 - 07200.05   - 07200.20 - 07200.30 - 07200.40)

(07200.00 - 07200.05   - 07200.20 - 07200.30 - 07200.40)

Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter Anteil: 350.000,93 Euro

Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 350.000,93 euro

GEFÖRDERTER WOHNBAU

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

56

08100

Einheitsfonds für den Wohnbau: Maßnahmen für laufende Ausgaben

Fondo unitario per l'edilizia abitativa: interventi di parte corrente

30.000.000,00

(08100.00)

(08100.00)

57

08200

Einheitsfonds für den Wohnbau: Investitionsmaßnahmen für die Wohnpolitik

Fondo unitario per l'edilizia abitativa: interventi di investimento per la politica della casa

107.190.896,51

(08200.00 - 08200.05)

(08200.00 - 08200.05)

FAMILIE UND SOZIALWESEN

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

58

09100

Sozialdienste und gemeinsame Maßnahmen für die öffentliche Fürsorge

Servizi sociali e interventi comuni per l'assistenza pubblica

307.883.000,00

(09100.00 - 09100.05 - 09100.10 - 09100.12 -  09100.25 - 09100.30 - 09100.40 - 09100.45)

(09100.00 - 09100.05 - 09100.10 - 09100.12 -  09100.25 - 09100.30 - 09100.40 - 09100.45)

59

09105

Förderung von Sozialhilfemaßnahmen

Sostegno alle attività socio-assistenziali

24.750.053,00

(09105.05 - 09105.10 - 09105.12 - 09105.20 - 09105.25 -09105.27 - 09105.50 - 09105.52 - 09105.55  - 09105.70)

(09105.05 - 09105.10 - 09105.12 - 09105.20 - 09105.25 -09105.27 - 09105.50 - 09105.52 - 09105.55  - 09105.70)

60

09115

Maßnahmen zugunsten der Chancengleichheit

Interventi a favore delle pari opportunità

329.000,00

(09115.00 - 09115.05)

(09115.00 - 09115.05)

61

09120

Familiengelder

Assegni a favore delle famiglie

17.500.000,00

(09120.00 - 09120.05 - 09120.15)

(09120.00 - 09120.05 - 09120.15)

62

09130

Maßnahmen zugunsten des Ehrenamtes und Zivildienstes

Interventi a favore del volontariato e servizio civile

711.000,00

(09130.00 - 09130.05 - 09130.10 - 09130.15)

(09130.00 - 09130.05 - 09130.10 - 19130.15)

63

09140

Maßnahmen im Bereich der Familienförderung

Interventi per il sostegno alle famiglie

7.816.506,00

(09140.00 - 09140.02 - 09140.03 - 09140.10- 09140.15 - 09140.20 - 09140.25)

(09140.00 - 09140.02 - 09140.03 - 09140.10- 09140.15 - 09140.20 - 09140.25)

64

09200

Strukturen und Ausstattung für die Sozialdienste und für die öffentliche Fürsorge

Strutture e attrezzature per i servizi sociali e per l'assistenza pubblica

4.085.282,00

(09200.00 - 09200.05)

(09200.00 - 09200.05)

65

09205

Strukturen und Ausstattung für die Sozialhilfetätigkeit

Strutture e attrezzature per le attività socio-assistenziali

14.598.867,00

(09205.00 -09205.02 - 09205.12 - 09205.30 - 09205.32 - 09205.35 - 09205.45)

(09205.00 - 09205.02 - 09205.12 - 09205.30 - 09205.32 - 09205.35 - 09205.45)

66

09210

Strukturen und Ausstattungen im Bereich der Familienförderung

Strutture ed attrezzature nel settore della promozione delle famiglie

600.000,00

(09210.00 - 09210.05)

(09210.00 - 09210.05)

SCHUTZ DER GESUNDHEIT

TUTELA DELLA SALUTE

67

10100

Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Dienste für die gesundheitliche Betreuung: unbestimmte Zuwendungen

Servizi di assistenza sanitaria gestiti dalle Aziende sanitarie: assegnazioni indistinte

1.028.605.026,00

(10100.00)

(10100.00)

68

10105

Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Dienste für die gesundheitliche Betreuung: für spezifische Projekte und für die Entwicklung der Dienste

Servizi di assistenza sanitaria gestiti dalle Aziende sanitarie: assegnazioni per progetti specifici e per lo sviluppo dei servizi

3.791.000,00

(10105.00 - 10105.05 - 10105.15)

(10105.00 - 10105.05 - 10105.15)

69

10110

Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Ausbildung des Gesundheitspersonals

Formazione del personale sanitario gestita dalle Aziende sanitarie

505.000,00

(10110.00 - 10110.05 - 10110.10)

(10110.00 - 10110.05 - 10110.10)

70

10115

Vom Land verwaltete Ausbildung des Gesundheitspersonals

Formazione del personale sanitario gestita dalla Provincia

15.336.000,00

(10115.00 - 10115.05 - 10115.10 - 10115.15 - 10115.20 - 10120.22 - 10115.25 - 10115.30)

(10115.00 - 10115.05 - 10115.10 - 10115.15 - 10115.20 - 10120.22 - 10115.25 - 10115.30)

71

10120

Maßnahmen des Landes im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Interventi diretti della Provincia nell'ambito del servizio sanitario pubblico

5.776.000,00

(10120.10 - 10120.15 -  10120.20 - 10120.25 -10120.45 - 10120.65 - 10120.70 - 10120.75 - 10120.80)

(10120.10 - 10120.15 -  10120.20 - 10120.25 -10120.45 - 10120.65 - 10120.70 - 10120.75 - 10120.80)

72

10125

Sozial-gesundheitliche Maßnahmen

Interventi socio-sanitari

1.831.000,00

(10125.05 - 10125.10)

(10125.05 - 10125.10)

73

10145

Nicht von öffentlichen Strukturen verwaltete Dienste für die gesundheitliche Betreuung

Servizi di assistenza sanitaria non gestiti da strutture pubbliche

2.175.000,00

(10145.00)

(10145.00)

74

10150

Zusätzliche,  an die Sanitätsbetriebe übertragene Gesundheitsmaßnahmen

Interventi sanitari aggiuntivi delegati alle Aziende sanitarie

23.910.000,00

(10150.00 - 10150.05 - 10150.10 - 10150.15 - 10150.25 - 10150.30)

(10150.00 - 10150.05 - 10150.10 - 10150.15 - 10150.25 - 10150.30)

75

10155

Maßnahmen für die Chancengleichheit im Gesundheitswesen

Interventi per le pari opportunitá in ambito sanitario

820.000,00

(10155.00 - 10155.05)

(10155.00 - 10155.05)

76

10165

Forschungsaktivität

Ricerca scientifica

220.000,00

(10165.00 - 10165.04)

(10165.00 - 10165.04)

77

10200

Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst zu Lasten der Sanitätsbetriebe

Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a carico delle Aziende sanitarie

14.600.000,00

(10200.00 - 10200.05 - 10200.10)

(10200.00 - 10200.05 - 10200.10)

78

10205

Vom Land verwaltete Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a carico della Provincia

1.000.000,00

(10205.12)

(10205.12)

79

10210

Von anderen privaten und öffentlichen Körperschaften verwaltete Gesundheits-strukturen

Strutture sanitarie gestite da altri enti pubblici e privati

2.610.000,00

(10210.00 - 10210.02 - 10210.07 - 10210.10 - 10210.12)

(10210.00 - 10210.02 - 10210.07 - 10210.10 - 10210.12)

ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG

LAVORO E OCCUPAZIONE

80

11100

Durchführung der Arbeitspolitik

Attuazione politiche del lavoro

3.420.000,00

(11100.10 - 11100.12 - 11100.14 - 11100.20 - 11100.25 - 11100.30 - 11100.40 - 11100.45 - 11100.50)

(11100.10 - 11100.12 - 11100.14 - 11100.20 - 11100.25 - 11100.30 - 11100.40 - 11100.45 - 11100.50)

81

11105

Förderung und Betreuung der Arbeitnehmer und ihrer Arbeitsvereinigungen

Promozione e assistenza dei lavoratori e loro associazioni

388.500,00

(11105.05 - 11105.10)

(11105.05 - 11105.10)

82

11120

Maßnahmen betreffend der Arbeitssicherheit und -schutz

Interventi nell'ambito della sicurezza e tutela di lavoro

51.500,00

(11120.00 - 11120.05 - 11120.07 - 11120.10)

(11120.00 - 11120.05 - 11120.07 - 11120.10)

83

11125

Programme berufsbildender Kurse mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds

Programmi di formazione con il sostegno del Fondo Sociale Europeo

2.908.355,00

(11125.00)

(11125.00)

84

11200

Investitionsförderung von Arbeitnehmer-vereinigungen

Sostegno agli investimenti di associazioni di lavoratori

220.000,00

(11200.05)

(11200.05)

TRANSPORT- UND KOMMUNIKATIONSWESEN

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

85

12100

Öffentlicher Personennahverkehr

Trasporto pubblico locale di persone

152.604.000,00

(12100.00 - 12100.05 - 12100.15 - 12100.17 - 12100.20)

(12100.00 - 12100.05 - 12100.15 - 12100.17 - 12100.20)

86

12105

Entwicklung und Verbesserung des Beförderungswesens

Sviluppo e miglioramento dei trasporti

2.344.000,00

(12105.05)

(12105.05)

87

12110

Sonderbeförderungsdienste

Servizi speciali di trasporto

2.250.000,00

(12110.05 - 12110.10 - 12110.15)

(12110.05 - 12110.10 - 12110.15)

88

12115

Dienste der Beförderungen auf dem Landwege und der Straßensicherheit

Servizi per trasporti terrestri e per la sicurezza stradale

2.040.000,00

(12115.00  - 12115.10 - 12115.15)

(12115.00  - 12115.10 - 12115.15)

89

12200

Maßnahmen für den Nahverkehr von Personen und Gütern und für die Straßensicherheit und Dienste der Motorisierung

Interventi per il trasporto locale di persone e merci e per la sicurezza stradale e servizi della motorizzazione

21.850.000,00

(12200.10 - 12200.15 - 12200.20  - 12200.25 - 12200.27 -  12200.30 - 12200.32 - 12200.60 - 12200.65 - 12200.70)

(12200.10 - 12200.15 - 12200.20  - 12200.25 - 12200.27 -  12200.30 - 12200.32 - 12200.60 - 12200.65 - 12200.70)

90

12205

Maßnahmen für die Seilbahnen

Interventi per gli impianti funiviari

5.413.673,50

(12205.05 - 12205.10)

(12205.05 - 12205.10)

Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter Anteil: 5.013.673,50 Euro

Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 5.013.673,50 euro

LANDWIRTSCHAFT

AGRICOLTURA

91

13100

Beratung, technische Assistenz und allgemeine Dienste in der Landwirtschaft

Consulenza, assistenza tecnica e servizi generali in agricoltura

4.088.500,00

(13100.00 - 13100.02 - 13100.05 -  13100.10 - 13100.15  -  13100.20  - 13100.30 - 13100.35 - 13100.40 - 13100.45)

(13100.00 - 13100.02 - 13100.05 -  13100.10 - 13100.15  -  13100.20  - 13100.30 - 13100.35 - 13100.40 - 13100.45)

92

13105

Landwirtschaftliches Versuchswesen

Sperimentazione agraria

3.897.722,46

(13105.00)

(13105.00)

93

13110

Notstandsmaßnahmen und Unwetterschäden

Interventi di emergenza e per danni da eventi climatici

2.034.000,00

(13110.00 - 13110.15 - 13110.20 - 13110.30 - 13110.40)

(13110.00 - 13110.15 - 13110.20 - 13110.30 - 13110.40)

94

13115

Viehwirtschaft, tierärztlicher Dienst und Tierschutz

Zootecnia, servizio veterinario e protezione animali

15.290.000,00

(13115.00 - 13115.10 - 13115.15 - 13115.20   -  13115.30   -   13115.35)

(13115.00 - 13115.10 - 13115.15 - 13115.20   -  13115.30   -   13115.35)

95

13200

Entwicklung des bäuerlichen Eigentums

Sviluppo della proprietà agraria

4.600.000,00

(13200.10 - 13200.25)

(13200.10 - 13200.25)

96

13205

Beihilfe zu Investitionen für Einzelbetriebe

Sostegno agli investimenti di imprese singole

12.684.000,00

(13205.00 - 13205.05 - 13205.15 - 13205.20 - 13205.45)

(13205.00 - 13205.05 - 13205.15 - 13205.20 - 13205.45)

97

13210

Beihilfe zu Investitionen für zusammen-geschlossene Unternehmen

Sostegno agli investimenti di imprese associate

7.340.000,00

(13210.00 - 13210.15 -13210.20)

(13210.00 - 13210.15 -13210.20)

98

13215

Förderung für das ländliche Bauwesen (13215.00)

Agevolazioni per l'edilizia rurale                    (13215.00)

24.290.130,34

99

13220

Maßnahmen mit Finanzierung der Europäischen Union

Interventi con finanziamento dell'Unione Europea

10.500.000,00

(13220.05)

(13220.05)

100

13230

Tierärztlicher Dienst

Servizio veterinario

15.000,00

(13230.00)

(13230.00)

101

13235

Laimburg

Laimburg

600.000,00

(13235.00)

(13235.00)

FORST- UND BERGWIRTSCHAFT

FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

102

14100

Dienste für die Forst- und Bergwirtschaft

Servizi nell'ambito dell'economia montana e silvo-pastorale

4.655.000,00

(14100.00 - 14100.05 - 14100.10 - 14100.15  -14100.20 - 14100.35 - 14100.45 -  14100.47 - 14100.50 - 14100.55)

(14100.00 - 14100.05 - 14100.10 - 14100.15  -14100.20 - 14100.35 - 14100.45 -  14100.47 - 14100.50 - 14100.55)

103

14105

Landesbetrieb für Forst- und Domä-nenverwaltung

Azienda provinciale foreste e demanio

800.000,00

(14105.00)

(14105.00)

104

14110

Bewirtschaftung des Wild- und Fischbestandes

Gestione del patrimonio faunistico ed ittico

1.180.000,00

(14110.00 - 14110.05 - 14110.10)

(14110.00 - 14110.05 - 14110.10)

105

14200

Maßnahmen für die Forst- und Bergwirtschaft

Interventi nell'ambito foreste ed economia montana

36.558.800,00

(14200.00  - 14200.06 - 14200.10 14200.12 - 14200.13 - 14200.14 - 14200.20 - 14200.25 - 14200.30  - 14200.40)

(14200.00  - 14200.06 - 14200.10 14200.12 - 14200.13 - 14200.14 - 14200.20 - 14200.25 - 14200.30  - 14200.40)

106

14205

Maßnahmen mit Finanzierung der Europäischen Union

Interventi con finanziamento dell'Unione Europea

4.450.000,00

(14205.10 - 14205.15)

(14205.10 - 14205.15)

HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN

COMMERCIO E SERVIZI

107

15100

Assistenz, Entwicklung der Dienste und Förderung der Handels-, und Ausstellungstätigkeit

Assistenza, sviluppo dei servizi, promozione dell'attività commerciale ed espositiva

17.724.000,00

(15100.00  -15100.05 - 15100.25 - 15100.27 - 15100.30 - 15100.40 - 15100.50 15100.55 - 15100.60 - 15100.65 - 15100.67 - 15100.69)

(15100.00  -15100.05 - 15100.25 - 15100.27 - 15100.30 - 15100.40 - 15100.50 15100.55 - 15100.60 - 15100.65 - 15100.67 - 15100.69)

108

15200

Förderung für Investitionen an Handelsunternehmen, Dienstleistungsbetrieben und Handelsorganisationen

Sostegno agli investimenti di imprese commerciali e di servizi e di organizzazioni del commercio

4.327.460,00

(15200.15 - 15200.20)

(15200.15 - 15200.20)

INDUSTRIE UND BODENSCHÄTZE

INDUSTRIA E RISORSE MINERARIE

109

16100

Assistenz und Förderung der industriellen Tätigkeit

Assistenza e promozione dell' attivitá industriale

1.965.000,00

(16100.00 - 16100.05 - 16100.07 - 16100.15 - 16100.20)

(16100.00 - 16100.05 - 16100.07 - 16100.15 - 16100.20)

110

16105

Studien, Forschungen und Förderung der Schürftätigkeit

Studi, ricerche e promozione di attività minerarie

15.000,00

(16105.00)

(16105.00)

111

16200

Förderungen für Investitionen an Industriebetriebe

Sostegno agli investimenti di imprese industriali

7.003.733,80

(16200.20 - 16200.25 - 16200.30)

(16200.20 - 16200.25 - 16200.30)

112

16220

Maßnahmen für die Schürftätigkeit

Interventi per la ricerca mineraria

80.000,00

(16220.00)

(16220.00)

HANDWERK

ARTIGIANATO

113

17100

Assistenz und Förderung der Handwerkstätigkeit

Assistenza e promozione dell'attività artigianale

4.500.000,00

(17100.05 - 17100.10 - 17100.12 - 17100.14 - 17100.15)

(17100.05 - 17100.10 - 17100.12 - 17100.14 - 17100.15)

114

17205

Förderungen für Investitionen an Handwerksbetriebe und -organisationen sowie an die Gemeinden

Sostegno agli investimenti di imprese e organizzazioni dell'artigianato e dei Comuni

29.340.000,00

(17205.00 - 17205.05 - 17205.12 - 17205.15)

(17205.00 - 17205.05 - 17205.12 - 17205.15)

FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

115

18100

Förderung der touristischen Nachfrage und Dienste

Promozione della domanda e di servizi turistici

11.514.605,91

(18100.02 - 18100.05 - 18100.12)

(18100.02 - 18100.05 - 18100.12)

116

18105

Südtirol Marketing

Alto Adige Marketing

12.200.000,00

(18105.00)

(18105.00)

117

18110

Berufliche Tätigkeiten im Bereich des Alpinsports

Attività professionali nel campo degli sport della montagna

795.814,09

(18110.00 - 18110.05 - 18110.10 - 18110.15 -  18110.25 - 18110.30)

(18110.00 - 18110.05 - 18110.10 - 18110.15 -  18110.25 - 18110.30)

118

18120

Tätigkeit betreffend die Einstufung der Beherbergungsbetriebe

Attività per la classificazione degli esercizi ricettivi

23.500,00

(18120.00)

(18120.00)

119

18200

Förderungen für die Strukturen des touristischen Angebots

Sostegno delle strutture dell'offerta turistica

12.002.000,00

(18200.00 - 18200.07 -18200.10 -18200.20 - 18200.25)

(18200.00 - 18200.07 -18200.10 -18200.20 - 18200.25)

WEITERE MASSNAHMEN FÜR DIE WIRTSCHAFT

ALTRI INTERVENTI PER L'ECONOMIA

120

19105

Tätigkeiten für Innovation, Forschung und Entwicklung im Bereich der Wirtschaft

Attività per innovazione, ricerca e sviluppo in campo economico

7.182.000,00

(19105.00 - 19105.05 - 19105.10 -19105.15 -19105.25)

(19105.00 - 19105.05 - 19105.10 -19105.15 -19105.25)

121

19115

Betriebliche Kindertagesstätten

Microstrutture interaziendali

200.000,00

(19115.00)

(19115.00)

122

19115

Finanzierung Business Location Südtirol

Finanziamento Business Location Alto Adige

5.200.000,00

(19120.00)

(19120.00)

123

19125

Unterstützung des Genossenschaftswesens

Assistenza alla cooperazione

297.057,60

(19125.15 - 19125.20)

(19125.15 - 19125.20)

124

19200

Förderung für die Kreditaufnahme (Rotationsfond)

Promozione dell'accesso al credito (fondi di rotazione)

40.000.000,00

(19200.00)

(19200.00)

125

19215

Maßnahmen für Innovation, Forschung und Entwicklung

Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo

21.013.406,40

(19215.00 - 19215.03 - 19215.05 -  19215.10 - 19215.20 - 19215.35)

(19215.00 - 19215.03 - 19215.05 -  19215.10 - 19215.20 - 19215.35)

126

19220

Förderung für die Konsortialkredite

Sostegno al credito consortile

300.000,00

(19220.05)

(19220.05)

127

19230

Produktionsflächen und andere verschiedene Maßnahmen für die Wirtschaftssektoren

Aree produttive ed altri interventi indistinti per i settori economici

4.500.000,00

(19230.05)

(19230.05)

128

19245

Business Location Südtirol

Business Location Alto Adige

6.448.006,20

(19245.00-19245.05)

(19245.00-19245.05)

129

19250

Maßnahmen für das Genossenschaftswesen

Interventi per la cooperazione

1.550.000,00

(19250.00 - 19250.02)

(19250.00 - 19250.02)

STRASSENNETZ

VIABILITÁ

130

20100

Ordentliche Instandhaltung, Straßendienste und Straßennetzverwaltung

Manutenzione ordinaria, servizi e gestione della rete viaria

17.411.900,00

(20100.00 - 20100.15 - 20100.20)

(20100.00 - 20100.15 - 20100.20)

131

20105

Tätigkeiten für die Entwicklung des Straßennetzes

Attivitá per lo sviluppo della rete viaria

470.000,00

(20105.00)

(20105.00)

132

20200

Ausserordentliches Instandhaltung des Straßennetzes

Manutenzione straordinaria della rete viaria

23.001.000,00

(20200.05 - 20200.10  - 20200.15 - 20200.20)

(20200.05 - 20200.10  - 20200.15 - 20200.20)

133

20205

Straßenbauten und Infrastrukturen

Opere e infrastrutture stradali

1.770.000,00

(20205.05 - 20205.25)

(20205.05 - 20205.25)

ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND INFRASTRUKTUREN

OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE

134

21100

Technische Dienste für den Tiefbau

Servizi tecnici per le infrastrutture

235.000,00

(21100.00 - 21100.05)

(21100.00 - 21100.05)

135

21105

Technische Dienste für den Hochbau

Servizi tecnici per l'edilizia

2.000.000,00

(21105.00 - 21105.05 - 21105.10 - 21105.15)

(21105.00 - 21105.05 - 21105.10 - 21105.15)

136

21200

Infrastrukturen für das Breitbandnetz

Infrastrutture per rete a banda larga

5.250.000,00

(21200.00 - 21200.05)

(21200.00 - 21200.05)

137

21205

Infrastrukturen für Rundfunk- und Fern-sehdienste

Infrastrutture per servizi radiotelevisivi

1.400.000,00

(21205.00)

(21205.00)

138

21210

Bauten und entsprechendes Zubehör für Landesdienste

Opere immobiliari e relativi accessori per servizi provinciali

80.607,04

(21210.05)

(21210.05)

139

21215

Ankauf von Immobilien für Dienste und Infrastrukturen des Landes

Acquisto immobili per servizi e infrastrutture provinciali

84.600,00

(21215.00)

(21215.00)

140

21220

Kläranlagen für die Behandlung der Abwässer, Abfallsammlungs- und Beseitigungseinrichtungen

Impianti di depurazione e trattamento acque, raccolta e smatimento di rifiuti

9.497.966,20

(21220.03 - 21220.06 -  21220.15 - 21220.16- 21220.17 - 21220.20)

(21220.03 - 21220.06 -  21220.15 - 21220.16- 21220.17 - 21220.20)

Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter Anteil: 3.597.966,20 Euro

Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 3.597.966,20 euro

WASSERBAUTEN UND BODENSCHUTZ

OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO

141

22100

Instandhaltung der Wasserbauten und damit verbundene Dienste

Manutenzione ordinaria opere idrauliche e servizi connessi

420.000,00

(22100.00 -  22100.10 - 22100.15 - 22100.20)

(22100.00 -  22100.10 - 22100.15 - 22100.20)

142

22200

Wasserbauten und Maßnahmen für den Bodenschutz

Opere idrauliche e interventi di difesa del suolo

7.300.000,00

(22200.05 - 22200.10 - 22200.25 - 22200.35)

(22200.05 - 22200.10 - 22200.25 - 22200.35)

GEWÄSSERRESSOURCEN UND ENERGIE

RISORSE IDRICHE E ENERGIA

143

23100

Verwaltung der Gewässer-, Mineral- und Thermalresourcen

Gestione risorse idriche, idrotermali ed idrominerali

185.000,00

(23100.00 - 23100.05)

(23100.00 - 23100.05)

144

23105

Förderung der Energieeinsparung und der alternativen Energiequellen

Promozione del risparmio energetico e di fonti alternative

400.000,00

(23105.00 - 23105.05 - 23105.07 - 23105.09)

(23105.00 - 23105.05 - 23105.07 - 23105.09)

145

23200

Maßnahmen für die Nutzung der Mineral- und Thermalgewässer

Interventi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali

130.000,00

(23200.05)

(23200.05)

146

23205

Maßnahmen für die Nutzung von Energiequellen

Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche

2.450.000,00

(23205.00)

(23205.00)

147

23210

Förderungen der Investitionen für die Energieeinsparung

Sostegno agli investimenti per il risparmio energetico

32.254.200,00

(23210.00 - 23210.02 - 23210.03)

(23210.00 - 23210.02 - 23210.03)

RAUMORDNUNG

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

148

24100

Raumordnung

Ordinamento urbanistico

1.105.000,00

(24100.00 - 24100.02 - 24100.05 - 24100.10)

(24100.00 - 24100.02 - 24100.05 - 24100.10)

149

24200

Maßnahmen zur Erhaltung des Territoriums

Interventi conservativi del territorio

20.000,00

(24200.05 - 24200.07)

(24200.05 - 24200.07)

UMWELTSCHUTZ

DIFESA DELL'AMBIENTE

150

25100

Dienste und Maßnahmen für den Umweltschutz

Servizi e interventi per la tutela dell'ambiente

3.967.810,88

(25100.00 - 25100.05 -  25100.10 - 25100.12 - 25100.15  - 25100.25  - 25100.30 - 25100.40 - 25100.55)

(25100.00 - 25100.05 -  25100.10 - 25100.12 - 25100.15  - 25100.25  - 25100.30 - 25100.40 - 25100.55)

151

25105

Dienste und Maßnahmen für den Landschaftsschutz

Servizi e interventi per la tutela del paesaggio

5.921.249,00

(25105.00 - 25105.05 - 25105.15 - 25105.20 - 25105.22 - 25105.25 - 25105.35 - 25105.42 - 25105.45 - 25105.50)

(25105.00 - 25105.05 - 25105.15 - 25105.20 - 25105.22 - 25105.25 - 25105.35 - 25105.42 - 25105.45 - 25105.50)

152

25205

Maßnahmen und Ausstattungen für den Umweltschutz

Interventi e attrezzature per la tutela dell'ambiente

2.605.000,00

(25205.00 - 25205.05 - 25205.10 - 25205.20 - 25205.30)

(25205.00 - 25205.05 - 25205.10 - 25205.20 - 25205.30)

153

25210

Ausstattungen für den Landschaftsschutz

Attrezzature per la tutela del paesaggio

1.886.000,00

(25210.00 - 25210.25 - 25210.30)

(25210.00 - 25210.25 - 25210.30)

LOKALFINANZEN

FINANZA LOCALE

154

26100

Finanzierung der Tätigkeit der örtlichen Körperschaften und deren Konsortien

Finanziamento attività degli enti locali e loro consorzi

4.007.800,00

(26100.00 - 26100.15 - 26100.25 - 26100.30)

(26100.00 - 26100.15 - 26100.25 - 26100.30)

155

26200

Förderung für öffentliche Bauten der örtlichen Körperschaften und deren Konsortien

Sostegno per le opere pubbliche degli enti locali e loro consorzi

6.500.000,00

(26200.00 - 26200.25)

(26200.00 - 26200.25)

156

26215

Abtretung von Anteilen der Landesabgaben

Devoluzione di quote di tributi provinciali

17.972.000,00

(26215.00)

(26215.00)

FINANZIELLE DIENST UND RESERVEN

SERVIZI FINANZIARI E RISERVE

157

27220

Zuwendung an die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung

Assegnazioni all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

900.000,00

(27220.00)

(27220.00)

NICHT ZUTEILBARE DIENSTE

SERVIZI NON ATTRIBUIBILI

158

31110

Konsumentenschutz

Tutela consumatori/utenti

431.720,00

(31110.00 - 31110.02)

(31110.00 - 31110.02)

159

31122

Info Point Europa

Info Point Europa

30.000,00

(31122.00)

(31122.00)

160

31125

Ergänzende Finanzierung von Tätigkeiten von europäischen Interesse

Finanziamenti integrativi per attivitá di interesse europeo

3.000.000,00

(31125.00)

(31125.00)

161

31155

Programm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" RWB Zeitraum 2007-2013

Programma "Competitivitá Regionale ed Occupazione" CRO periodo 2007-2013

640.738,12

(31155.00)

(31155.00)

162

31210

Ergänzende Finanzierung von Maßnahmen von europäischem Interesse

Finanziamenti integrativi per interventi di interesse europeo

18.000.000,00

(31210.00)

(31210.00)

Gesamtsumme

Totale

2.538.195.129,62

Anmerkung:

Nota

Die Jahresraten der neuen Ausgaben-höchstbeträge, die in dieser Beilage angeführt sind, werden im Haushalt des Landes ab dem Jahr 2011 wie folgt eingeschrieben:

Le annualità relative ai nuovi limiti d'impegno indicati nella presente tabella saranno iscritte nel bilancio della Provincia, a decorrere dall'anno 2011 per la durata seguente:

Nr. in der Anlage

Kapitel

Betrag der Jahresrate

Ablauf

N. nella tabella

Capitolo

Importo annualità

Ultimo anno

20

04215.15

85.000,00

2032

55

07200.20

350.000,93

2015

90

12205.05

5.013.673,50

2013

140

21220.15

2.127.966,20

2014

140

21220.17

1.470.000,00

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

ANLAGE B

 

TABELLA B

 

AUSGABEN  FÜR  MAßNAHMEN ODER

BAUARBEITEN   MIT   MEHRJÄHRIGER

FÜHRUNGSDAUER (Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes)

 

SPESE PER INTERVENTI OD OPERE AD ESECUZIONE PLURIENNALE (Art. 6, comma 2 della legge)

 

Nr.
n.

HGE Nr./N. UPB

Funktionen/Ziele – Haushalts-grundeinheiten - Kapitel

Funzioni/obiettivo - Unità revisionali di base - Capitoli

ABT.
RIP.


2011


2012


2013


2014


2015

Summe-Totale
2011-2015

 

 

SCHUTZ DER GESUNDHEIT

DIFESA DELLA SALUTE

 

1

10200

Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst zu Lasten der Gesundheitsbetriebe (10200.15)

Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a carico delle Aziende sanitarie (10200.15)

23

21.500.000,00

17.200.000,00

17.200.000,00

17.200.000,00

17.200.000,00

90.300.000,00

2

10205

Vom Land verwaltete Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst (10205.05 - 10205.10)

Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a carico della Provincia (10205.05 - 10205.10)

23

48.410.000,00

38.728.000,00

38.728.000,00

38.728.000,00

38.728.000,00

203.322.000,00

STRASSENNETZ

VIABILITÁ

 

3

20205

Strassenbauten und Infrastrukturen (20205.00 - 20205.15)

Opere e infrastrutture stradali (20205.00 - 20205.15)

10

101.025.000,00

80.820.000,00

80.820.000,00

80.820.000,00

80.820.000,00

424.305.000,00

ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND INFRASTRUKTUREN

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

 

4

21210

Bauten und entsprechendes Zubehör für Landesdienste (21210.00 - 21210.15)

Opere immobiliari e relativi accessori per servizi provinciali (21210.00 - 21210.15)

11

65.608.792,96

52.487.034,37

52.487.034,37

52.487.034,37

52.487.034,37

275.556.930,43

5

21215

Ankauf von Immobilien und Infrastrukturen des Landes  (21215.05)

Acquisto immobili per servizi e infrastrutture provinciali  (21215.05)

06

16.835.400,00

13.468.320,00

13.468.320,00

0,00

0,00

43.772.040,00

6

21220

Kläranlagen für die Behandlung der Abwässer, Abfallsammlungs- und Beseitigungseinrichtungen (21220.00-21220.10)

Impianti di depurazione e trattamento acque, raccolta e smaltimento di rifiuti
21220.00-21220.10)

29

5.010.000,00

4.008.000,00

4.008.000,00

0,00

0,00

13.026.000,00

WASSERBAUTEN UND BODENSCHUTZ

OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO

 

7

22200

Sicherungsarbeiten des Auto- bahnabschnittes (22200.00)

Sicurezza dell'arteria autostradale (22200.00)

2.340.000,00

800.000,00

 

Gesamtsumme

Totale

 

260.729.192,96

207.511.354,37

206.711.354,37

189.235.034,37

189.235.034,37

1.050.281.970,43

 

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