(1) Nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture amministrative e della spesa pubblica, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono, a decorrere dal 1°gennaio 2011, agli adempimenti già attribuiti, per ciascun gruppo linguistico, agli istituti pedagogici provinciali ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, abrogata dalla medesima data.
(2) I dipartimenti istruzione e formazione assumono entro il 31 agosto 2011 quanto all’attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2011, per i rispettivi ambiti di competenza, le funzioni inerenti alla formazione professionale, garantendo l’autonomia funzionale e le specificità e peculiarità della formazione professionale stessa, in particolare per quanto attiene all’orientamento e alla formazione iniziale e continua. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 agosto 2011, resta definito il modello organizzativo volto a garantire l'autonomia funzionale e le specificità e le peculiarità della formazione professionale.
(3) Per le finalità di cui al comma 2, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono altresì, entro il 31 agosto 2012 quanto all’attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2012, nei rispettivi ambiti di competenza, agli adempimenti assolti dagli istituti per l’educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sciolti dalla medesima data, secondo modalità organizzative e procedurali da disciplinarsi in via regolamentare tenendo conto dell’autonomia funzionale, entro i termini predetti. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dei comuni di mettere gratuitamente a disposizione le aule necessarie alla diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, individuale e globale della personalità ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.
(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:
“4/bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all’istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici.”
(5) Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:
“4. Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico.”
(6) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l’intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d’area.”
(7) A decorrere dal 1° gennaio 2012, i punti 20 e 21 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.