(1) A decorrere dal periodo d'imposta 2011, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. 2)3)
(2) A decorrere dal periodo d'imposta 2011, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta4)3)
(3)5)