(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 18110 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall’articolo 32, comma 1.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.