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In vigore al: 11/09/2012

j) Legge provinciale 23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.
2)
Vedi anche il D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3.

Art. 29 (Sanzioni amministrative)

(1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque appresti senza concessione edilizia un’area sciabile attrezzata, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500,00 euro ad un massimo di 45.000,00 euro;
  2. chiunque non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente legge in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro;
  3. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata senza avere provveduto all’istituzione del servizio piste e del servizio soccorso di cui agli articoli 14 e 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;
  4. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata con un servizio piste e un servizio di soccorso inadeguati, anche in relazione alla dotazione medica, rispetto all’ampiezza territoriale dell’area sciabile, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;
  5. chiunque, nella gestione di un’area sciabile attrezzata, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica di cui all’articolo 10, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;
  6. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata senza aver ottemperato all’obbligo dell’assicurazione di cui all’articolo 11, comma 1, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro;
  7. chiunque, nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve, non ottemperi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica sulle aree sciabili, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;
  8. salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli articoli 17 e 18, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;
  9. chiunque, nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve nelle aree sciabili attrezzate, non presti soccorso in caso di incidente e non fornisca le proprie generalità in qualità di persona coinvolta nell’incidente o in qualità di testimone dello stesso, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;
  10. il responsabile della violazione dell’obbligo del casco protettivo di cui all’articolo 19 ed all’articolo 6, commi 2, 4 e 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;
  11. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 20, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;
  12. chiunque non ottemperi all’obbligo sancito dall’articolo 21, commi 1 e 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
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