(1) Al proprietario tavolare dell’area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità:
(2) Nella determinazione delle indennità si tiene anche conto della valenza turistica della zona interessata nonché della situazione geografica.
(3) Il valore della superficie gravato dalla servitù di area sciabile è computato in base allo stato in cui esso si trova all’atto dell’occupazione; non si applicano detrazioni per eventuali aggravi iscritti a carico dell’immobile.
(4) Al proprietario tavolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l’apprestamento dell’area sciabile derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.
(5) I criteri da applicare per la determinazione delle indennità sono stabiliti con regolamento di esecuzione.