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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 7 (Orientamento, continuità educativa e permeabilità)

(1) Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo favoriscono scelte adeguate in relazione al proseguimento degli studi attraverso azioni di orientamento realizzate in collaborazione tra loro. Tali azioni comuni sono volte alla promozione della formazione e dello sviluppo della personalità delle studentesse e degli studenti nonché alla prevenzione della dispersione scolastica.

(2) Le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo realizzano azioni di orientamento volte al sostegno di scelte adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nel mondo del lavoro.

(3) La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti formativi.

(4) La Giunta provinciale stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti e delle scuole di istruzione e formazione professionale e definisce i criteri per la certificazione delle competenze acquisite nel secondo ciclo. Inoltre determina, in base alle indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, i criteri per la realizzazione della permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo nonché i presupposti per l’ammissione agli esami delle qualifiche professionali delle studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione professionale.

(5) Le indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, nel rispetto dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano le diverse scuole, assicurano l’unitarietà del biennio obbligatorio attraverso il riferimento agli assi culturali comuni ai sensi delle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo in materia di competenze chiave per l’apprendimento permanente.

(6) Per favorire la permeabilità nel biennio obbligatorio dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale, le indicazioni provinciali di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, prevedono una parte di discipline comuni.

(7) Le istituzioni scolastiche e formative sostengono i passaggi tra tutti i percorsi del secondo ciclo e adottano iniziative didattiche volte a consentire una preparazione adeguata alla nuova scelta. Le scuole situate nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la permeabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualificare l’offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta all’apprendimento della seconda lingua e di altre lingue straniere. A tal fine, le scuole promuovono la collaborazione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo scambio di studenti con scuole in Italia e all'estero.

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