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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 3 (Opere di bonifica di competenza provinciale)

(1) L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

(2) L’elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica previsto dall’articolo 28, è soggetto all’approvazione da parte dell’assessore competente per l’agricoltura e viene poi pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro il provvedimento dell’assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. L’elenco definitivo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(3) La presenza delle opere di bonifica incluse nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario su domanda del presidente del consorzio di bonifica competente. Nel testo dell’annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.

(4) Le particelle di proprietà della Provincia, sulle quali si trovano opere di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, fanno parte del demanio provinciale e vengono iscritte tavolarmente con la denominazione “Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo bonifica”.

(5) La Provincia, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione ai consorzi di bonifica dell’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, comma 3, che entrano a far parte del demanio provinciale di cui al comma 4, dispone a favore dei consorzi di bonifica l’affidamento delle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell’eventuale provvedimento di esproprio.

(6) I diritti di servitù costituiti per l’esecuzione di opere di bonifica di interesse provinciale sono iscritti tavolarmente a favore del demanio provinciale di cui al comma 4.

(7) I rapporti fra la Provincia e i consorzi di bonifica sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dalla Giunta provinciale.