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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 1 (Finalità)

(1) L’attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell’agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

(2) Per l’attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito chiamata semplicemente Provincia, si avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonché degli interventi di tutela ambientale.

(3) Nell’ambito di dette finalità la presente legge provinciale disciplina:

  1. le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e provinciale di sviluppo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche nonché con le azioni previste nei piani di bacino, nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia, nel piano di tutela delle acque e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Provincia;
  2. l’ordinamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.