(1) Alle studentesse e agli studenti, aventi diritto alla riduzione delle spese di viaggio sostenute per l’esercizio del diritto di voto ai sensi della legge 26 maggio 1969, n. 241, viene rimborsato il 60 per cento del costo del biglietto del viaggio di andata e ritorno in treno dal luogo di studio all’estero fino al confine dello Stato italiano. I criteri e le modalità del rimborso saranno definiti con delibera della Giunta provinciale.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 01110) una spesa di 113.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.