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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 18 (Nomina delle commissioni d'esame)

(1) L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro nomina i componenti delle commissioni d'esame di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

(2) I componenti delle commissioni d'esame di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a), sono proposti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

(3) I componenti delle commissioni d'esame di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), sono proposti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(4) I componenti delle commissioni d'esame di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), sono nominati d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(5) La proposta dei componenti delle commissioni d'esame di cui al comma 3 è trasmessa alla ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non perviene una proposta, si procede alla nomina d'ufficio.

(6) Per ciascun o ciascuna componente della commissione è nominato/nominata un o una supplente.

(7) Tutti i componenti della commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(8) Per i lavori di preparazione degli esami e di correzione degli elaborati la ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può avvalersi della consulenza di esperti esterni.