Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
(1) Le attività artigiane sono svolte in locali idonei all'uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.
(2) Nel regolamento d'esecuzione sono individuate le attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.