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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 10 (Locali d'esercizio dell'attività)

(1) Le attività artigiane sono svolte in locali idonei all'uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.

(2) Nel regolamento d'esecuzione sono individuate le attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.