(1) È favorita la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Ove ciò non sia possibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali.
(2) Al fine di garantire un'assistenza adeguata sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità.
(3) Il cittadino ha diritto all'offerta dei servizi di cui al comma 2, a condizioni unitarie di accesso sul territorio provinciale, a quantità sostenibili e a tariffe ragionevoli.
(4) L'assegno di cura di cui all'articolo 8 è destinato alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:
- sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;
- pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;
- copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza;
- copertura dei costi a sostegno della "vita indipendente".
(5) Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative e occupazionali, nè quelle sanitarie.
(6) Il servizio sanitario assicura le prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché l'assistenza protesica e farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.
(7) In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l'assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l'assegno può essere corrisposto per la durata massima di 30 giorni.