In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 10 (Principi e modalità di erogazione dell'assistenza)

(1) È favorita la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Ove ciò non sia possibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali.

(2) Al fine di garantire un'assistenza adeguata sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità.

(3) Il cittadino ha diritto all'offerta dei servizi di cui al comma 2, a condizioni unitarie di accesso sul territorio provinciale, a quantità sostenibili e a tariffe ragionevoli.

(4) L'assegno di cura di cui all'articolo 8 è destinato alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:

  1. sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;
  2. pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;
  3. copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza;
  4. copertura dei costi a sostegno della "vita indipendente".

(5) Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative e occupazionali, nè quelle sanitarie.

(6) Il servizio sanitario assicura le prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché l'assistenza protesica e farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.

(7) In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l'assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l'assegno può essere corrisposto per la durata massima di 30 giorni.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico