Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Per l'approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.
(2) Per l'approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all'Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico-scientifico di qualità. All'Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l'amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.