(1) Il comune trasmette all'Agenzia i progetti di cui all'articolo 28, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente. Ove il progetto sia soggetto a concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata dal parere della commissione edilizia. I progetti di interesse provinciale vengono presentati direttamente all'Agenzia.
(2) L'Agenzia accerta a quali autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta andrà sottoposto il progetto e indice la Conferenza di cui all'articolo 5.
(3) La Conferenza si pronuncia sul progetto con parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi, e ne comunica l'esito al committente.
(4) Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1.
(5) Il parere espresso dalla Conferenza ha una validità di 5 anni. Su richiesta motivata del committente la validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.