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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 12 (Ambito di applicazione per progetti)  delibera sentenza

(1) I progetti di opere che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione esercitano un notevole impatto ambientale e, in quanto tali, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono elencati negli allegati C e D.

(2) La procedura di VIA si applica altresì in caso di ampliamento delle opere di cui al comma 1 quando il singolo ampliamento o la somma degli ampliamenti effettuati negli ultimi cinque anni, compreso l'attuale, a parere del presidente del Comitato ambientale potrebbe avere un notevole impatto ambientale. In particolare, per ciascuna attività per la quale gli allegati C o D indicano valori di soglia, si applica la procedura di VIA quando gli ampliamenti superano il 50 per cento della soglia limite oppure, per progetti ricadenti nelle aree protette, il 30 per cento della soglia limite.

(3) La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato ambientale, esenta in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso:

  1. valuta se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
  2. mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione, le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
  3. informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, sui motivi che giustificano l'esenzione accordata e fornisce alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.
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