Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.
(1) Per l'incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 9, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la spesa di 100.000 euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 19215).