In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 141)
Diposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (legge finanziaria 2008)

1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.

Capo I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

(1)2)

(2)3)

2)

Inserisce l'art. 8/quater nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

3)

Inserisce i commi 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies e 6/septies nell'art. 21/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 4)

4)

Sostituisce l'art. 6, comma 4, della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.

Art. 3 5)

5)

Aggiunge il comma 9 all'art. 17 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Capo II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per l'anno 2008 - Tabelle A e B)

(1) Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, per l'anno finanziario 2008 sono autorizzate spese nella misura indicata nella tabella medesima.

(2) Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, per l'anno finanziario 2008 e per il quadriennio 2009-2012 sono inoltre autorizzate spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2009 al 2012 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

(3) Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2008 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2008-2012, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2012 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2008.

Art. 5 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 2008 come segue:

  1. fondo ordinario:
  2. 247.759.252,00 euro (Unità Previsionale di Base - UPB 26100);
  3. fondo per investimenti:
  4. 152.859.289,00 euro (UPB 26200);
  5. fondo ammortamento mutui:
  6. 75.285.177,00 euro (UPB 26205);
  7. fondo perequativo:
  8. 3.000.000,00 euro (UPB 26100).

(2) Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 3.263.000,00 euro, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2027 incluso.

Art. 6 (Partecipazioni a società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società SEL s.p.a., con sede a Bolzano, per una spesa massima di 432 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci, nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL s.p.a., con sede a Bolzano, sino all'importo di 800.000,00 euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali. Alle conseguenti variazioni di bilancio, per l'iscrizione delle connesse entrate e corrispondenti spese, si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 7 6)

6)

Sostituisce l'art. 6, comma 1, della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Art. 8 7)

7)

Inserisce l'art. 3/ter nella L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 9 (Garanzia fideiussoria a favore della Strutture Trasporto Alto Adige spa)

(1)La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi dell’articolo 1944, primo comma, del codice civile, per la durata di cinque anni e per un importo massimo di 40 milioni di euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, assunte dalla Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per l’assunzione di prestiti finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.8)

(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia dovesse procedere a pagamenti per inadempimento della Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a., la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro la medesima società ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, (UPB 27215).

8)

L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 10 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva nell'anno 2008 per il comparto del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 66 milioni di euro per l'anno 2008, di 90 milioni di euro per l'anno 2009 e di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

(2) L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, per la contrattazione collettiva per l'anno 2007 per i comparti ivi indicati, a carico dell'esercizio finanziario 2007, è trasferita per una quota di 23,453 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2008. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2007 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

Art. 11 (Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado)

(1) Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nel corso dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare provvisoriamente la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano a decorrere dal 1° settembre 2008, per coprire il fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto dell'aumento della popolazione scolastica.

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 02100) la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2008 e di euro 9.600.000 all'anno per gli anni 2009 e 2010. Le maggiori spese trovano copertura per l'esercizio 2008 mediante quota degli aumenti previsti sulle entrate di competenza (UPB 120) da devoluzioni di tributi statali e per gli esercizi 2009 e 2010 mediante maggiori stanziamenti nel bilancio triennale 2008-2010 disposti dal presente comma.9)

9)

L'Art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 46, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 12 10)

10)

Inserisce l'art. 21/bis nella L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 13 (Interventi su compendi immobiliari del demanio militare dello Stato)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a intervenire, nei termini stabiliti nel protocollo d'intesa firmato tra il Ministro della difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del bilancio per l'esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.

Art. 14 (Incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1) Per l'incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 9, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la spesa di 100.000 euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 19215).

Art. 15 (Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

(1) La dotazione del fondo di cui all'articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nell'esercizio finanziario 2008 (UPB 27120) è stabilita in 20 milioni di euro.

Art. 16 (Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui)

(1) Ferma restando la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro, autorizzata con l'articolo 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui, l'onere pluriennale viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari e per gli importi seguenti:

Esercizio finanziario Importo

2008  18,0 milioni di euro

2009  50,0 milioni di euro

2010  30,5 milioni di euro.

Art. 17 11)

11)

Sostituisce l'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 18 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi euro 3.755.088.528 a carico dell'esercizio finanziario 2008, derivanti dall'articolo 4, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 5, 6, 8, 10, comma 1, 14 e 15, nonché alla copertura della minore entrata derivante dagli articoli 1, 2 e 3, stimata in 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2008.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi euro 680.093.254 a carico degli esercizi finanziari 2009 e 2010, derivanti dall'articolo 4, comma 1 (Tabella A), e dall'articolo 5 relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, dall'articolo 4, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 10, comma 1, e 16, nonché alla copertura delle minori entrate per gli anni 2009 e 2010 derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con corrispondenti quote delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2009-2010 nel bilancio triennale 2008-2010.

Capo III
Altre disposizioni

Art. 19

(1)12)

(2) Il comma 4 dell'articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

(3)13)

12)

Aggiunge il comma 2 all'art. 25 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

13)

Inserisce l'art. 54/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 20 14)

14)

Sostituisce l'art. 28, comma 2/quater, della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 21 15)

15)

Inserisce gli articoli 1/bis e 1/ter nella L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 22

(1)16)

(2) La rubrica dell'articolo 1/bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: "Microstrutture e servizi diurni".

(3)17)

(4) I commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.

16)

Sostituisce l'art. 1 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

17)

Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 1/bis della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 23 18)

18)

Aggiunge i commi 13, 14, 15 e 16 all'art. 23 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 24

(1)19)

(2)20)

19)

Aggiunge la lettera h) all'art. 3, comma 1, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

20)

Aggiunge il comma 2 all'art. 30 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 25

(1)21)

(2)22)

21)

Aggiunge i commi 4, 5, 6 e 7 all'art. 1 della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.

22)

Aggiunge il comma 2 all'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.

Art. 26

(1)23)

(2)24)

23)

Sostituisce l'art. 12, comma 2, della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

24)

Sostituisce l'art. 15 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 27 25)

25)

Aggiunge il comma 3/bis all'art. 1 della L.P. 3 agosto 1977, n. 26.

Art. 28 (Abrogazioni)

(1) È abrogato l'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23.

Art. 29 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati A e B26)

26)

Omissis

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico