(1) Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:
(1/bis) Ai fini della presente legge si intendono quali soggetti privati anche le società a capitale interamente pubblico non organizzate nelle forme di cui all’articolo 3.12)
(2) Le amministrazioni che scelgono di gestire i pubblici servizi secondo le modalità di cui alle lettere a) o b) o assumono partecipazioni in società o altri organismi, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti in ordine alle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui alle lettere predette e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.13)