In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 121)
Servizi pubblici locali

1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 1 (Oggetto)  delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

(2) Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

  1. dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
  2. dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

(3) Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

  1. che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e
  2. in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

(4) Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.2)3)

(5) Entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni eventualmente possedute in società aventi per oggetto attività diverse da quelle di cui al comma 4.2)4)

(6) Le amministrazioni di cui al comma 2 che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative idonee a:

  • a)  ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di tre componenti, e a cinque componenti, se attualmente composti da più di cinque componenti; il numero dei membri predetti può essere portato a quattro o a sei per assicurare una congrua rappresentanza degli enti pubblici ovvero dei gruppi linguistici;
  • b)  prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
  • c)  prevedere che, fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale o di persona che sia titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale od regionale, al Parlamento nazionale o europeo, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società;5)
  • c/bis)  Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento;6)
  • d)  stabilire che le previsioni di cui alla lettera c) si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, ferma rimanendo la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.2)
  • e)  stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate la stessa persona può ricoprire al massimo tre cariche negli organi di amministrazione e/o di vigilanza di dette società.7) 
  • f)  prevedere che nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina.8) 9)
  • g)  prevedere nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisca che un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento.10)

(7) Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.2)

massimeDelibera N. 1863 del 03.06.2008 - Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location Alto-Adige/Südtirol S.p.A.
2)
I commi 4, 5, 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
3)
L'art. 1, comma 4, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
5)
La lettera c) dell'art. 1, comma 6, è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8.
6)
La lettera c/bis) è stata inserita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8.
7)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8.
8)
La lettera f) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
9)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
10)
La lettera g) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.

Art. 2 (Modalità di gestione ed erogazione)

(1) Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

  1. società a capitale interamente pubblico;
  2. soggetti privati;
  3. società a partecipazione mista pubblica e privata. 11)

(1/bis) Ai fini della presente legge si intendono quali soggetti privati anche le società a capitale interamente pubblico non organizzate nelle forme di cui all’articolo 3.12)

(2) Le amministrazioni che scelgono di gestire i pubblici servizi secondo le modalità di cui alle lettere a) o b) o assumono partecipazioni in società o altri organismi, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti in ordine alle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui alle lettere predette e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.13)

11)
La lettera c) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
12)
L'art. 2, comma 1/bis , è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
13)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 3 (Affidamento a società a capitale interamente pubblico)  delibera sentenza

(1) I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all'articolo 1, comma 2:

(2) Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

  1. provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società;
  2. svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;
  3. esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

(3) La rilevanza dell’attività ai sensi del comma 1, lettera c), è verificata in conformità alle norme ed ai principi comunitari nonché alla consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.14)

massimeDelibera N. 3128 del 01.09.2008 - STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA - revoca delibera n. 2284 del 30.06.2008 ed approvazione del nuovo statuto societario
14)
L'art. 3, comma 3, è stato prima dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 4 (Affidamento a soggetti privati tramite concorso)

(1) I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l'espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 5 (Affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata)

(1) I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui:

  1. il socio privato detenga una quota non inferiore al 40 per cento;15)
  2. il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano stabilite le condizioni, i compiti operativi, le modalità e la durata della gestione del servizio nonché le modalità di liquidazione del socio medesimo alla scadenza prevista.16)17)

(2) È vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza.18)

15)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
16)
La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 5, comma 1, con sentenza 23 dicembre 2008, n. 439.
17)
La lettera b) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
18)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6 (Divieto di esercizio di attività imprenditoriali)

(1) Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato. 19)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

19)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
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