(1) Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale.
(2) I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente.
(3) I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.
(4) La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è data dalla possibilità di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall'effettiva applicazione di detti risultati nel ciclo economico.
(5) Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.