(1) L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d’intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:
(2) Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.
(3) I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.