Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme di cui al titolo IV, capo II, sono consentite in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 51, a condizione che: