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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 60 (Uffici competenti)

(1) Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.

(2) Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e teleferiche è competente l'ufficio provinciale amministrazione forestale.