Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.
(2) Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e teleferiche è competente l'ufficio provinciale amministrazione forestale.