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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 58 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato e teleferiche)

(1) Chiunque gestisca una teleferica senza il nullaosta all'esercizio oppure violi le disposizioni del titolo III è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 775,00 a euro 1.550,00.