Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata delle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 49, comma 3.
(2) È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» di conformità.