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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 55 (Marcatura "CE" di conformità)

(1) La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata delle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 49, comma 3.

(2) È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» di conformità.