Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenti caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, può stabilire, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, particolari condizioni per la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.