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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 50 (Immissione sul mercato dei sottosistemi)

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

(2) I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.