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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 47 (Norme armonizzate)

(1) Se una disposizione nazionale, che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta disposizione si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

(2) In assenza di norme europee armonizzate si adottano le norme statali di sicurezza in vigore per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'allegato II, purchè non in contrasto con questi ultimi. Su richiesta possono essere concesse deroghe, a condizione che venga dimostrato lo stesso livello di sicurezza e vengano rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II. La presente disposizione non si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza dotati della dichiarazione di conformità CE.

(3) Le disposizioni da applicare nell'ambito delle norme armonizzate all'infrastruttura e all'esercizio di impianti a fune possono essere recepite con apposito regolamento di esecuzione.