Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il progetto di impianto a fune è sottoposto, su richiesta del/della committente o del suo/della sua rappresentante, all'analisi di sicurezza definita nell'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.
(2) Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 vengono elaborati la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare gli eventuali rischi, nonché l'elenco dei componenti di sicurezza a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49; l'analisi di sicurezza e la relazione sono parte integrante del progetto funiviario definitivo.
(3) L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.