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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 43 (Campo di applicazione)

(1) Il presente capo contiene le disposizioni per la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi secondo i requisiti essenziali di cui all'allegato II nonché l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza.

(2) Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente capo:

  1. gli impianti utilizzati per scopi agricoli e per i rifugi alpini;
  2. i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti e gli impianti di tali parchi, che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
  3. gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali.

(3) Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo. Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell'articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.