Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il presente capo contiene le disposizioni per la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi secondo i requisiti essenziali di cui all'allegato II nonché l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza.
(2) Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente capo:
(3) Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo. Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell'articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.