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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 41 (Disposizioni per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea)

(1) Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 709 del codice della navigazione.6)

6)

L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.