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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 40 (Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali)

(1) Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.

(2) La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.

(3) Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché quelli smantellati devono essere comunicati dal proprietario/dalla proprietaria alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con regolamento di esecuzione.