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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 14 (Ripristino dello stato dei luoghi)

(1) In caso di estinzione definitiva della concessione, il proprietario/la proprietaria dell'impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. Se l'interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede d'ufficio, a spese del proprietario/della proprietaria.